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Nomina di un ads, quanto conta il parere della persona fragile?

Pubblicato il 01/10/2017

autodeterminazioneLa domanda ricorrente in tutti i corsi per amministratori di sostegno è questa: “Il beneficiario può rifiutarsi alla nomina di un amministratore di sostegno?

Perché, diciamocelo, in molti casi la nomina di un ads viene percepita, a ragione o a torto, come un’imposizione di cui spesso non si comprendono neppure le ragioni e la necessità.

E allora qual è il ruolo del beneficiario?
Quanto conta il suo parere nella nomina o meno di un ads?
Per dirla in termini giuridici,

quanto rileva il potere di autodeterminazione del soggetto fragile nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno?

Il Codice Civile indica i presupposti per la nomina di un ads (art. 404 c.c.) e chiarisce che la scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.).
Ma di quello che pensa il beneficiario? nessun articolo è dedicato a questo argomento.

 

L’autodeterminazione del beneficiario e la posizione della Cassazione

Come spesso accade, dove non arriva la legge, sono le sentenze a chiarire l’interpretazione delle norme. Sulla questione dell’autodeterminazione del beneficiario (o meglio, dell’amministrando), ossia sul diritto dello stesso di esprimere il proprio parere circa la nomina o meno di un ads, è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 22602 del 27.9.2017.

La vicenda riguarda la nomina di un amministratore di sostegno ad una persona, capace di intendere e di volere, già adeguatamente assistito e tutelato (avendo attivato una serie di deleghe ad operare al suo posto) e che aveva espresso parere contrario alla nomina di un ads.

La Cassazione chiarisce che la nomina di un ads deve limitare nel minor modo possibile la capacità di agire e la dignità della persona, ovviamente purché sia garantita un’adeguata tutela dei suoi interessi.
Dunque, se la persona è pienamente lucida ed esprime una volontà contraria alla nomina di un ads, il giudice deve necessariamente tenerne conto, mentre nel caso di specie ciò è mancato.
Quindi, se la nomina è già avvenuta dovrà essere revocata.

Ovviamente, se il principio espresso dalla Cassazione è un principio generale in tema di amministrazione di sostegno, non è detto che valga in tutti i casi, poiché ogni situazione dovrà comunque essere esaminata nella sua specificità.

 

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