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Acquisto immobili, prima il rent to buy, ora il leasing

Pubblicato il 22/02/2016

rent to buy leasingLa situazione di difficoltà economica di questi ultimi anni ha avuto un riflesso pesante anche sulle contrattazioni immobiliari, che hanno registrato una flessione di notevole portata.

Anche per questi motivi, – certamente non gli unici -, il legislatore ha introdotto alcuni nuovi strumenti (rent to buy),  esteso la portata di altri preesistenti (leasing) o ampliato i requisiti per poter godere di certe agevolazioni (prima casa), al fine di stimolare una ripresa degli acquisti nel settore immobiliare, da sempre volàno dell’intera economia di un Paese.

 

Rent to buy e leasing abitativo

Con il rent to buy ed il leasing abitativo (ossia esteso ad immobili, appunto, abitativi), quest’ultimo introdotto dalla legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), il legislatore intende promuovere l’acquisto di immobili abitativi, attraverso forme nuove rispetto al tradizionale acquisto finanziato con mutuo ipotecario.

Con il rent to buy il proprietario, in cambio del pagamento di un canone, consegna l’immobile al conduttore (come nella locazione), il quale al termine di un periodo di tempo prestabilito, non superiore a 10 anni, il conduttore può decidere (senza alcun obbligo) di acquistare l’immobile, scontando dal prezzo finale (stabilito sin dall’inizio) una parte dei canoni già pagati.

Meccanismo simile è, nella sostanza, quello del leasing abitativo, che, come previsto dalla nuova normativa consente all’utilizzatore la possibilità di una detrazione Irpef con riguardo ai canoni e relativi oneri accessori e al costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.

Si segnala lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 4-2016/T, che esamina dettagliatamente tutte le questioni relative al leasing abitativo, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti e i benefici fiscali derivanti introdotti dalla legge di stabilità 2016.

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