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Amministratore di sostegno e abbandono di incapace – Cass. Pen. n. 7976 del 26.2.2016

Pubblicato il 17/03/2016

abbandono di incapaceA quali responsabilità si va incontro quando si assume l’incarico di amministratore di sostegno? è certamente una delle domande più frequenti.

Sul tema è intervenuta anche la Cassazione, con la recente sentenza n. 7976 del 26 febbraio 2016, chiarendo alcune questioni in materia di abbandono di minori e incapaci, reato previsto dall’art. 591 c.p.

 

Il reato di abbandono di minori e incapaci

Perché si configuri il reato previsto dall’art. 591 c.p. è necessario i) che lo stesso sia commesso da un soggetto che riveste un particolare ruolo di garanzia nei confronti del minore o dell’incapace, – come potrebbe essere il genitore o, appunto, l’amministratore di sostegno -, e ii) che egli volontariamente, ossia con dolo, si sottragga anche solo temporaneamente ai propri obblighi di custodia e di cura del soggetto, minore o beneficiario di ads.

La Cassazione si sofferma, in particolare, sul primo punto, ossia se in capo all’amministratore di sostegno sia configurabile una posizione di garanzia correlata al dato formale della qualifica. Ricordiamoci, infatti, che, a tutti gli effetti, l’ads è un pubblico ufficiale.

 

Cura del patrimonio o cura della persona?

Il passaggio della sentenza che appare più rilevante è quello in cui si evidenzia che l’amministratore di sostegno, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, ha come compito fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la cura della personaE questo perché l’art. 357 c.c. che indica tale funzione a proposito del tutore, non viene richiamato dall’art. 411 c.c. tra le norme applicabili anche all’amministratore di sostegno.

Si tratta di un’interpretazione che, se da un lato, prende lo spunto dal riferimento normativo, dall’altro, forse in maniera sbrigativa, non tiene conto del fatto che la legge 6/2004 ha, invece, preso a riferimento anche gli aspetti personali del beneficiario, che, al pari di quelli patrimoniali devono essere adeguatamente monitorati e tutelati.

 

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