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AdS > inabilitazione! (ndr: parlano di noi) – Trib. Mantova, 1 ottobre 2013, n. 827

Pubblicato il 02/12/2013

inabilitazioneCon la sentenza n. 827 dell’1 ottobre 2013, anche il Tribunale di Mantova accoglie la posizione oramai predominante in dottrina e giurisprudenza circa il carattere assolutamente residuale delle figure dell’inabilitazione e dell’interdizione, rispetto alla più generale e duttile misura dell’amministrazione di sostegno.

 

Il caso

Nella fattispecie sottoposto all’esame del Collegio del Tribunale virgiliano, una persona inabilitata ha richiesto la revoca dell’inabilitazione e, al contempo, la nomina di un amministratore di sostegno.
A tali domande si opponeva il curatore rilevando un difetto di legittimazione passiva del ricorrente (sulla base del fatto che l’art. 429 c.c. non contempla espressamente l’inabilitato tra le persone legittimate a chiedere la revoca della misura) ed evidenziando inoltre una serie di elementi di fatto tali da impedire l’accoglimento delle richieste del ricorrente stesso.

Nel procedimento veniva effettuata una consulenza tecnica medica la quale, nelle conclusioni, affermava a chiare lettere che il soggetto dovesse essere (addirittura!) interdetto. Tale richiesta di interdizione veniva ribadita dal Pubblico Ministero

Ribaltando le risultanze della perizia (e rigettando, quindi, anche le richieste del curatore e del PM), con una sentenza estremamente ampia e articolata, il Tribunale di Mantova ha invece accolto totalmente la domanda dell’inabilitato e della sua difesa, e tenuto conto del carattere residuale dell’inabilitazione, ha stabilito che

la misura più adeguata di tutela sia la nomina di un amministratore di sostegno.

Quindi, revoca dell’inabilitazione e contemporanea apertura del procedimento per la nomina di un ads a favore del ricorrente.

 

P.S.: anche la Rivista Personaedanno ha dato ampio risalto a questa sentenza dedicando un interessante approfondimento alla vicenda.

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