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I presupposti per l’Amministrazione di Sostegno

Pubblicato il 19/10/2015

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L’amministrazione di sostegno (AdS) è la misura protettiva giusta per tutte le persone fragili? Ci sono situazioni in cui non è necessario o possibile nominare un amministratore di sostegno?

Con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno l’interdizione e l’inabilitazione hanno assunto un carattere del tutto residuale, mentre proprio l’AdS è diventata la misura protettiva di riferimento nella generalità dei casi.

Questo non significa, però, che in ogni situazione sia possibile nominare un Amministratore di Sostegno, essendo necessario esaminare il singolo caso specifico e verificare che sussistano i presupposti previsti dalla legge.

 

La check list per l’Amministrazione di Sostegno.

Prima di richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno è opportuno verificare se vi siano le condizioni, cioè fare una vera propria check list sul caso concreto e, solo a seguito di un esito positivo, depositare il ricorso.

Un recente provvedimento del Tribunale di Vercelli del 16 ottobre 2015, G.T. Bianconi, chiarisce quali verifiche deve effettuare il Giudice Tutelare prima di poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
In particolare, il Giudice deve accertare che nel singolo caso specifico ricorrano tutti i presupposti previsti dall’art. 404 c.c., ossia:

  1. la sussistenza o meno di una infermità e/o di una menomazione, fisica o psichica;
  2. una effettiva impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi;
  3. l’esistenza di un nesso causale tra le circostanze sopradette.

L’esistenza di tali presupposti è imprescindibile per poter nominare un amministratore di sostegno, ma non sufficiente, dal momento che la valutazione del Giudice dovrà, infatti, tener conto anche della realtà complessiva in cui vive il soggetto.

Nel caso in cui vi siano situazioni (ad es., una solida rete familiare, l’assistenza dei servizi sociali, ecc.) che inducano a ritenere già adeguatamente tutelato il soggetto, l’apertura dell’amministrazione di sostegno sarebbe inutile e eccessivamente gravosa.

 

Il nesso causale tra infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi

I presupposti per l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno sono previsti dall’art. 404 c.c., e fanno riferimento alla situazione specifica del beneficiario.

Egli, infatti, deve essere affetto da un’infermità e/o menomazione, fisica o psichica, tale per cui non sia in grado di provvedere, anche parzialmente, ai propri interessi. In altre parole, ed è questo l’aspetto più importanti dei presupposti di cui sopra,

tra l’infermità del beneficiario e l’impossibilità di provvedere ai propri interessi deve sussistere un rapporto di causa-effetto.

Solo sussistendo una tale correlazione potrà essere disposta l’apertura dell’Amministrazione di Sostegno, evitando così applicazioni generalizzate della disciplina, che certamente non corrispondono allo spirito della legge.

 

 

Commenti a «I presupposti per l'Amministrazione di Sostegno»

2 risposte a “I presupposti per l’Amministrazione di Sostegno”

  1. Rosa ha detto:

    Essendo io ( convivente col disabile che gode art. 3
    comma 3 per schizofrenia ebefrenica ed impossibilita’ di deambulare )
    stata nominata amministratore di sostegno da pochissimo tempo con
    decreto gia’
    esecutivo ma ancora in attesa del giuramento del 21/09/2016
    , volevo chiedere ( essendo le condizioni di salute del disabile ,
    dimostrate da apposita documentazione medica , particolarmante
    peggiorate ed è necessaria l’apertura della tutela ,
    cio’ può avvenire prima del giuramento.?

  2. Pur essendo già esecutivo il decreto di nomina, l’amministratore di sostegno è immesso nelle sue funzioni e può esercitare l’incarico conferitogli solo dopo il giuramento.
    Nel suo caso, stante l’urgenza di intervenire, è certamente possibile presentare un’istanza motivata al Giudice Tutelare chiedendo di anticipare il giuramento, in modo che quest’ultimo adempimento possa essere effettuato quanto prima.
    Saluti

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