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(Con il D.L. 69/2013) Stop all’esecuzione sulla prima casa.

Pubblicato il 17/09/2014

esecuzione sulla prima casaIn quali casi è possibile l’esecuzione sulla prima casa?

La sentenza della Cassazione n. 19270 del 12 settembre 2014 fa chiarezza sull’applicazione dell’art. 52 del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), con la quale si è modificato l’art. 76 del Dpr 602/1973, in materia di espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione, ossia di Equitalia.

La norma in esame dispone, infatti, che “l’agente della riscossione (…) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente“.

Come chiarisce la sentenza 19270/2014, tale disposizione, tecnicamente, non stabilisce l’impignorabilità della prima casa, ma introduce piuttosto un principio di natura processuale, volto a disciplinare e regolare l’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione.

In altre parole, trattandosi di successione di leggi processuali nel tempo, ciò significa che la nuova disposizione trova applicazione sia per i procedimenti iniziati successivamente alla data di sua entrata in vigore, ma anche per i singoli atti di procedimenti iniziati prima. Per tutti i procedimenti, dunque, – così stabilisce la Suprema Corte, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione e per iniziativa dell’agente di riscossione.

 

L’obbligo di preventiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria

Sempre in materia di azioni esecutive nei confronti dei contribuenti è intervenuta la sentenza della Cassazione n. 19667 del 18 settembre 2014, che ha stabilito la nullità dell’ipoteca iscritta da Equitalia sugli immobili di un contribuente in mancanza di preventiva comunicazione al contribuente stesso.

Si legge, infatti, nella pronuncia che l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, dpr n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla (…).

Tuttavia, quel che maggiormente rileva nella sentenza appena richiamata, è il fatto che essa estende tale regime di nullità anche alle iscrizioni ipotecarie effettuate prima dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77 dpr, introdotto con dl n. 70 del 2011.