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Amministrazione di sostegno, contratto e contraente incapace – Cass. 7.7.2017, n. 16888

Pubblicato il 14/07/2017

contraente incapaceCosa succede se un contratto viene concluso da un contraente incapace?
In caso di annullamento devono essere restituite le prestazioni che sono state già eseguite?

La questione è stata affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 16888 del 7 luglio 2017, in relazione a due contratti, un preliminare ed un definitivo, per l’acquisto di un immobile, sottoscritti da un contraente incapace all’insaputa del suo amministratore di sostegno.

 

La ripetizione contro il contraente incapace ex art. 1443 c.c.

Nel caso di contratto concluso da un contraente incapace si pone il problema della restituzione delle prestazioni già eseguite.
Infatti, mentre la regola generale prevede che l’annullamento del contratto opera retroattivamente tra le parti e determina l’obbligo di restituire le prestazioni già ricevute, nel caso di annullamento per incapacità di uno dei due contraenti l’art. 1443 c.c. prevede un’eccezione alla regola generale. In tale eventualità, come stabilisce l’art. 1443 c.c., c’è sempre un obbligo alla restituzione ma solo nei limiti in cui la prestazione è stata rivolta a vantaggio dell’incapace.

 

Il fatto che la legge preveda l’esonero dalla restituzione deriva dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta. La legge presume, cioè, che (l’incapace) abbia mal disposto del suo patrimonio, così come che possa aver dissipato la prestazione ricevuta.

Il rischio di tale situazione ricade sull’altro contraente che in mala fede abbia contrattato con l’incapace. Dal punto di vista dell’onere della prova, infatti,

spetta al contraente capace dimostrare che la prestazione è stata utile per l’incapace o che la cosa consegnata sia stata utilizzata da questi nel proprio interesse.

In mancanza di tale prova, dunque, il contraente capace potrà vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione (Cass. Civ., 4 marzo 1968, n. 681; 21 novembre 1975, n. 3913).

 

Il contratto concluso dall’Amministratore di Sostegno senza autorizzazione

L’art. 1443 c.c. si applica anche nel caso in cui il contratto, anziché essere stato stipulato personalmente dall’incapace, sia stato stipulato in suo nome da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione.

È il caso, ad esempio, del contratto sottoscritto dall’Amministratore di Sostegno senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare: in tale ipotesi, sarà applicabile l’art. 1443 c.c. e dunque il contratto se annullato per incapacità di uno dei contraenti potrà dar luogo all’obbligo di restituzione previsto dalla norma.

Ovviamente, un contratto sottoscritto senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare dall’Amministratore di Sostegno potrebbe dare luogo anche a responsabilità a carico di quest’ultimo.

 

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