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Successione dei figli. Cosa è cambiato con il D.Lgs. 154/2013?

Pubblicato il 07/02/2014

successione dei figliIl D. Lgs. 154/2013 equipara i figli nati all’interno del matrimonio, ossia legittimi, e quelli nati fuori da esso (c.d. naturali), eliminando le numerose differenze di trattamento ancora presenti nell’ordinamento italiano.
In materia successoria, due sono le novità di grande rilevanza: la scomparsa dell’istituto della commutazione e la possibilità, per i fratelli unilaterali di succedere gli uni agli altri.

Per quanto riguarda il primo di tali aspetti, d’ora innanzi, tutti i figli parteciperanno alla comunione ereditaria sui beni del defunto, senza che quelli legittimi possano liquidare la quota spettante ai figli naturali con denaro o con beni immobili, anziché con beni ereditari (ndr: come era fino a ieri!). Tale possibilità di estromissione era prevista dall’istituto della commutazione (art. 537 c.c., ultimo comma, oggi abrogato), e aveva lo scopo di preservare la famiglia “legittima”, mantenendo all’interno della stessa i beni appartenenti al defunto.

Quanto, invece, alla capacità di succedere, sulla base della vecchia disciplina, tra i figli legittimi e quelli naturali non si instaurava un rapporto di parentela: il figlio naturale aveva un legame giuridico esclusivamente col genitore e non con la sua famiglia. I fratelli unilaterali non potevano, dunque, succedere gli uni agli altri, se non in assenza di discendenti, coniuge e altri parenti fino al sesto grado e con preferenza solo rispetto allo Stato (C. Cost. n. 55 del 4 luglio 1979 e n. 184 del 12 aprile 1990).
Ora, al contrario, il rapporto di parentela si estende a tutti i figli, e quindi anche i fratelli naturali vengono considerati eredi (“di secondo grado”) al pari dei fratelli legittimi.

Un ulteriore riflesso della parificazione tra figli riguarda l’istituto della rappresentazione, che interviene in caso il primo chiamato all’eredità, che sia figlio o fratello del defunto, non possa o non voglia accettare, al quale, dunque, vengono sostituiti i suoi discendenti.
Tale istituto si applica ora anche ai discendenti dei figli naturali, nonché ai discendenti dei fratelli naturali, che prima di oggi non potevano succedere, in quanto non legati da rapporto di parentela col defunto.

Per conoscere tutte le novità introdotte dalla riforma, è possibile scaricare e consultare il nostro Vademecum in materia di filiazione (in formato pdf).

Commenti a «Successione dei figli. Cosa è cambiato con il D.Lgs. 154/2013?»

Una risposta a “Successione dei figli. Cosa è cambiato con il D.Lgs. 154/2013?”

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