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Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014): estinzione della società dopo 5 anni.

Pubblicato il 30/12/2014

decreto semplificazioniAi fini dell’attività di accertamento, contenzioso tributario e riscossione di tributi, sanzioni ed interessi, l’estinzione della società avrà piena efficacia solo decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Lo stabilisce l’articolo 28 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), in vigore dal 13 dicembre 2014.
L’Amministrazione finanziaria potrà, dunque, notificare atti di accertamento e relative cartelle di pagamento anche dopo la cancellazione della società, purché entro 5 anni, chiamando a rispondere anche i liquidatore, i soci e gli amministratori.

Prima della modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni, infatti, per effetto della riforma del diritto societario, – che ha stabilito che la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina anche l’estinzione dell’ente -, gli atti di accertamento e di riscossione rivolti ad una società cancellata dal Registro delle Imprese (e, quindi, estinta) erano affetti da nullità rilevabile d’ufficio in quanto emessi nei confronti di un soggetto ormai inesistente (Cass. Civ., Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 28187).

 

Responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori.

Il Decreto Semplificazioni interviene anche sull’articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo la responsabilità in proprio dei liquidatori nel caso in cui gli stessi non provvedano a pagare, con l’attivo della liquidazione, le imposte dovute dall’impresa per il periodo stesso della liquidazione, e per quelli precedenti.
Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti, di cui agli artt. 2777 c.c. e seguenti).

Del mancato versamento di imposte e tributi possono essere chiamati a rispondere anche i soci (che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione) e ora anche gli amministratori, ai quali è estesa tale responsabilità fiscale nel caso in cui abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili

 

Estensione della responsabilità fiscale a tutte le imposte

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione delle modifiche introdotte dall’art. 28, D.Lgs. 175/2014, la responsabilità fiscale di cui si è detto riguarda non più solo le imposte sui redditi, ma viene estesa a tutte le imposte (ad es., Iva e Irap) dovute per il periodo della liquidazione e ai tributi anche anteriori che venissero accertati successivamente.