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Amministrazione di sostegno, conta la dimora abituale del beneficiario!

Pubblicato il 23/11/2017

dimora abituale

Il Giudice competente nel procedimento di amministrazione di sostegno è il Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
La regola è semplice ma…
Cosa succede se il beneficiario cambia, anche solo temporaneamente, la propria residenza o il proprio domicilio? Cambia anche il giudice tutelare competente o si mantiene la competenza del giudice che ha provveduto alla nomina dell’ads?

La questione non è solo teorica, tutt’altro, si tratta infatti di un problema concreto che può capitarci di dover affrontare. E depositare un ricorso ad un Giudice (che poi scopriamo essere) incompetente significa vederlo inevitabilmente  rigettato.

 

La “dimora abituale” del beneficiario. Cioè?

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore.
Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione, n. 23772 dell’11 ottobre 2017, che ha aggiunto inoltre che poiché il procedimento di amministrazione di sostegno è un procedimento di volontaria giurisdizione, non si applica il principio della “perpetuatio iurisdictionis”.
Secondo questo principio (ndr: che si applica invece nella giurisdizione contenziosa) una volta individuato il giudice competente nessun cambiamento sopravvenuto può fare venire meno la sua competenza.
Invece, proprio per i motivi appena detti,

nell’ambito del procedimento di amministrazione di sostegno rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti

sulla base di una serie di sopravvenienze.
Sempre sulla stesso tema, già in precedenza la Cassazione, con la sentenza n. 23571 del 18 novembre 2016 aveva stabilito che in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.

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