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Diritto di ispezione del socio non amministratore e art. 700 c.p.c.

Pubblicato il 25/05/2015

diritto di accesso del socioIl socio che non partecipa all’amministrazione della società ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Lo stabilisce in maniera chiara l’art. 2476 c.c., dal quale si evince anche che tale diritto si estende a tutti i documenti, le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari sociali.

Il diritto di ispezione del socio costituisce un diritto potestativo dal momento che il suo esercizio non è subordinato a limiti specifici. Per tale motivo è possibile ricorrere alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. anche solo per far valere tale diritto.

Sull’argomento è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di Brescia del 13 marzo 2015 (Dott.ssa Vincenza Agnese), che ha accolto il ricorso del socio non amministratore, il quale richiedeva di poter consultare la documentazione sociale ai fini di una verifica dell’operato dell’organo amministrativo.

 

Diritto di ispezione, fumus boni iuris e periculum in mora

Il diritto di ispezione del socio (che si sostanzia nel diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione) è tutelabile anche in via d’urgenza ex art. 700 cpc, ricorrendone i presupposti.

In particolare, la finalità dell’art. 2476 c.c. è ravvisabile nella necessità di permettere al socio che non partecipa all’amministrazione un controllo sulla società e di consentirgli un utilizzo consapevole dei suoi diritti.

La facoltà di consultazione, ispezione e controllo del socio non amministratore costituisce, dunque, un vero e proprio diritto soggettivo potestativo, legato indissolubilmente alla qualità di socio, ed è quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio in quanto tale, e non, invece, dell’interesse sociale.
Analogamente, anche il ritardo nel consentire l’accesso agli atti al socio costituisce una lesione del suo diritto di informativa necessario per esercitare in maniera effettiva il potere di controllo in ordine alla gestione sociale, e, se del caso, denunciare tempestivamente le eventuali irregolarità riscontrate.

Per tali motivi,

è ammissibile ricorrere ex art. 700 cpc per l’esercizio del diritto di ispezione del socio.

In caso contrario, quest’ultimo avrebbe come unica possibilità quella di agire in via ordinaria, con il rischio di dover sopportare le eventuali illegittimità gestionali medio tempore compiute.

 

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