Diritto e Rovescio

Buche e strade dissestate: chi paga?

Pubblicato il 24/05/2012

Capita (sempre più) spesso di percorrere strade dissestate e piene di buche, o di camminare su marciapiedi sconnessi e pericolosi. Se a causa di tale situazione la nostra autovettura o noi stessi subissimo dei danni, chi paga?

L’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia. In parole povere, nella maggior parte dei casi, la responsabilità per i danni di cui sopra ricadrà sulla Pubblica Amministrazione proprietaria, e soprattutto, custode della strada o del marciapiede: sarà quindi il Comune o la Provincia, o addirittura lo Stato, il soggetto cui dovremo rivolgerci per ottenere il risarcimento.

Il custode è ritenuto oggettivamente responsabile a meno che dimostri che il danno è dovuto al caso fortuito, ossia ad un evento, che in quanto imprevedibile ed inevitabile, sfugge al suo controllo e non è conseguenza di un suo comportamento. Rientrano nelle ipotesi di caso fortuito, ad esempio, la caduta di una persona scivolata su di un manifesto strappato da un muro e gettato sulla strada, oppure il danneggiamento di un’autovettura causato da un oggetto sulla strada caduto dal veicolo che la precede.

La responsabilità del custode non è automatica, ma dovrà sempre esservi la dimostrazione che il danno è conseguenza della mancanza di un continuo ed efficace controllo da parte dello stesso soggetto. Inoltre, spesso nelle situazioni di cui stiamo parlando, il danno è provocato, in parte, anche dal comportamento imprudente del danneggiato (es., eccessiva velocità alla guida, stato di ebbrezza, ecc.). Ciò determina un concorso di colpa di quest’ultimo e, conseguentemente, una diminuzione di responsabilità del custode. Il risarcimento del danno che abbiamo subito non quindi è mai automatico, ma potrà essere concesso solo se sussistono o non sussistono gli elementi cui si è detto, e nella misura in cui gli stessi fattori hanno contribuito al verificarsi del fatto dannoso.