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Disposizioni Anticipate di Trattamento, sì dal Tribunale di Mantova

Pubblicato il 19/05/2018

disposizioni anticipate di trattamentoA pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova legge sul c.d. testamento biologico, n. 219/2018, nell’ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno, con provvedimento dell’8 febbraio 2018, il Giudice Tutelare del Tribunale di Mantova (Dott. De Cara) ha autorizzato il beneficiario, assistito dall’Avv. Matteo Magri, alla redazione delle proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Si tratta di un provvedimento importante, certamente tra i primi in Italia che hanno dato applicazione alla legge sulle DAT, perché riconosce la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, anche ad un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.

 

Il contenuto delle Disposizioni Anticipate di Trattamento e il fiduciario – ads

Come abbiamo anticipato, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento è possibile dettare una sorta di regolamentazione per quanto riguarda la volontà di sottoporsi o meno a trattamenti sanitari o ad accertamenti diagnostici.

Tali disposizioni, evidentemente, assumeranno valore rilevante nel momento in cui il soggetto sia in una condizione di incapacità di autodeterminarsi. Ecco allora che alle DAT è opportuno e necessario aggiungere anche la nomina di un fiduciario, ossia di una persona che faccia le veci della persona da assistere e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Nel caso in cui la persona fosse già assistita da un Amministratore di Sostegno, appare quasi naturale che sia quest’ultimo ad assumere il ruolo di fiduciario: ciò potrebbe essere addirittura già previsto nei decreti di nomina, alla stregua di altre indicazioni che vengono già normalmente inserite dai Giudici Tutelari (ad es., la possibilità per l’ads di esprimere il consenso informato per operazioni di routine, ecc.).

 

DAT e Amministrazione di Sostegno

La legge 219/2018, art. 4, stabilisce espressamente che attraverso le DAT, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Si tratta di una previsione apparentemente scontata, se non fosse che, applicata in combinazione con l’amministrazione di sostegno, evidenzia ancor di più alcuni tratti caratteristici di quest’ultimo istituto.

In tal senso è infatti il provvedimento del Tribunale di Mantova, il quale ha autorizzato un soggetto già beneficiario di amministrazione di sostegno a redigere le proprie DAT: questo significa che

nonostante la nomina di un amministratore di sostegno, il beneficiario mantiene comunque tutti i poteri non demandati in via esclusiva all’amministratore o che richiedono l’assistenza necessaria di quest’ultimo.

Anche in materia di Disposizioni Anticipate di Trattamento, dunque, se la persona quand’anche affetta da patologie, per lo più fisiche, che le rendono in parte impossibile provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.), non risulta affetta da infermità mentale tale da privarla della capacità naturale, ecco allora che essa potrà validamente redigere le proprie DAT.