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Estinzione della società e responsabilità per debiti tributari.

Pubblicato il 04/02/2015

società estinta responsabilitàLe nuove regole in materia di cancellazione ed estinzione della società sono state oggetto dell’appuntamento annuale Telefisco 2015, tenutosi negli scorsi giorni, durante il quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni  a riguardo.

Le novità introdotte sulla materia dall’articolo 28 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) hanno, infatti, modificato in maniera sensibile il regime di responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per quanto riguarda i debiti tributari. Sul piano pratico, inoltre, è da ritenere che l’applicazione delle norma di recente introduzione determinerà conseguenze e problemi rilevanti e da non sottovalutare, anche in considerazione della retroattività della stessa.

 

Cancellazione ed estinzione della società

La disposizione appena richiamata stabilisce che ai fini dell’attività di accertamento, contenzioso tributario e riscossione di tributi, sanzioni ed interessi, l’estinzione della società avrà piena efficacia solo decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Ciò significa che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2495 c.c., l’Agenzia delle Entrate potrà promuovere accertamenti relative a debiti tributari nei confronti di una società nel termine di cinque anni dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Ma non è tutto. il Decreto Semplificazioni ha anche modificato, invertendolo, l’onere probatorio. Il nuovo art. 36, D.P.R. 602/1973 stabilisce, infatti, che i liquidatori delle società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione stessa e per quelle anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte, a meno che dimostrino:

La responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti, ritenendosi valide a tal fine le regole previste dall’art 2777 c.c.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento ad alcuni degli aspetti “pratici” dell’applicazione dell’art. 28, D.Lgs. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli atti impositivi saranno emessi nei confronti della società “cancellata” e che, in mancanza di diversa elezione di domicilio, gli stessi saranno notificati alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale.

Per quanto riguarda la legittimazione ad impugnare tali atti, l’Agenzia ha fatto riferimento a quanto disposto dagli articoli 2495 c.c. e/o 36, D.P.R. 602/1973: ciò significa che legittimati passivamente all’impugnazione sono gli ultimi amministratori, il liquidatore e, infine, i soci.
Questi ultimi (liquidatore e soci) saranno, invece, legittimati autonomamente nei casi in cui le responsabilità di cui sopra vengano addebitate alle persone fisiche (e non alla società).

Infine, è stato precisato che l’effetto post-datato dell’estinzione della società riguarda solo i debiti tributari. Per i crediti tributari sorti successivamente alla cancellazione, il diritto al rimborso spetterà, invece, a ciascun socio pro quota. In tal senso, peraltro, si era già espressa la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 27 luglio 2011, suggerendo l’opportunità di conferire una delega da parte dei soci ad uno solo di essi o al liquidatore.

 

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