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Fondo patrimoniale, condominio e spese processuali – Cass. Civ., n. 23163 del 4.11.2014

Pubblicato il 17/11/2014

fondo patrimonialeNon passa giorno, o quasi, in cui, – complice la crisi economica di questi ultimi anni o qualche altro motivo -, il tema del fondo patrimoniale non sia oggetto di qualche pronuncia (ndr: ne abbiamo parlato anche al nostro Convegno del 14 novembre!)
L’ultima di cui si ha notizia è la sentenza n. 23163 del 4 novembre 2014, con cui la Cassazione è intervenuta per valutare la “tenuta” di un fondo patrimoniale costituito da due coniugi proprietari di un appartamento in condominio.

Il giudizio intrapreso dal condominio riguardava, in particolare, il recupero di oneri condominiali mai versati dai due coniugi-condomini e relativi proprio all’appartamento conferito in fondo patrimoniale. La Cassazione ha chiarito che i beni costituiti nel fondo patrimoniale sono, senza alcun dubbio, destinati al soddisfacimento delle esigenze familiari: tra queste rientrano, pertanto, anche le spese di amministrazione dell’immobile in questione e, dunque, del tutto legittima è l’azione esecutiva intrapresa dal condominio.

 

Il fondo patrimoniale è il mezzo o il fine?

Una breve notazione a margine della sentenza.

Attraverso lo strumento del fondo patrimoniale il legislatore consente la creazione di un patrimonio separato per il raggiungimento di un determinato obiettivo, ossia la salvaguardia della famiglia e dei suoi componenti.
Nella prassi, invece, si è soliti pensare, più o meno consapevolmente (ndr: A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca!, come disse un noto politico), che la protezione del patrimonio (dalle aggressioni dei creditori, del fisco, ecc.) costituisca la finalità ultima dell’istituto in esame. Da ciò è invalso un utilizzo dello strumento, salvo rari casi, assolutamente distorto e fuorviante, che è sempre stato sanzionato dalla giurisprudenza come illegittimo.

Pertanto, è bene esaminare attentamente le proprie effettive esigenze prima di costituire un fondo patrimoniale, per non ritrovarsi un giorno nella spiacevole situazione di avere uno “scudo” che non è a tenuta stagna, ma che, invece, fa acqua da tutte le parti!

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