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Fondo patrimoniale e trust, esecuzioni sprint con il D.L. 83/2015

Pubblicato il 15/07/2015

d.l. 83/2015È in vigore dal 27 giugno il d.l. 83/2015 che introduce molte novità in tema di esecuzione ed espropriazione di beni, con particolare riferimento agli atti costitutivi di vincoli di indisponibilità e alle alienazioni a titolo gratuito. In sostanza, con il d.l. 83/2015, che ha introdotto l’articolo 2929-bis c.c., si vuole agevolare la procedura espropriativa contrastando le pratiche di quegli atti perpetrati con l’unico fine di arrecare un pregiudizio ai terzi creditori. Ad essere interessati dalla nuova normativa sono gli atti costitutivi di fondo patrimoniale o di trust e le donazioni. Sulla base del nuovo articolo 2929-bis, ora

il creditore pregiudicato da un atto di cessione a titolo gratuito o che vincola la disponibilità del bene potrà agire esecutivamente senza dover chiedere prima la revocatoria.

Questo significa che se prima il creditore per poter aggredire il bene di cui si era liberato il debitore doveva necessariamente far annullare l’atto dispositivo attraverso una causa ordinaria, con la nuova norma ciò, in alcuni casi, non sarà più necessario.

 

Le novità per il debitore e per il creditore

Le modifiche introdotte dal d.l. 83/2015 non sono di poco conto e, probabilmente, avranno l’effetto di scoraggiare ulteriormente il ricorso ad istituti, – appunto, il fondo patrimoniale, il trust e la donazione -, la cui efficacia è stata messa a dura prova già da tempo da numerose sentenze di Commissioni Tributarie, tribunali di merito e della Cassazione.

Per poter utilizzare questa procedura particolare dovranno essere rispettate alcune condizioni.
L’atto a titolo gratuito o di indisponibilità deve essere stato concluso successivamente al sorgere del credito, ed il creditore per poter procedere subito ad esecuzione dovrà trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. Mancando una di queste condizioni, il creditore sarà costretto ad utilizzare la procedura “ordinaria” agendo con l’azione revocatoria entro 5 anni dall’atto.
Quindi, schematizzando, le condizioni per poter agire esecutivamente sulla base del nuovo art. 2929-bis (e, duqnue, senza passare prima dalla revocatoria):

  1. il creditore deve avere un titolo esecutivo.
  2. il debitore deve avere effettuato un atto pregiudizievole a titolo gratuito o di indisponibilità in data posteriore al sorgere del credito.
  3. il creditore deve trascrivere il pignoramento entro l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

La nuova disciplina si applica anche al creditore anteriore a condizione che intervenga nell’esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Il D.L. 83/2015 chiarisce anche le modalità con cui procedere ad esecuzione: nel caso si tratti diprocedere in merito all’azione esecutiva: in caso di un atto di alienazione pregiudizievole questi dovrà procedere contro il terzo proprietario, in presenza di un vincolo di indisponibilità, invece, gli atti esecutivi dovranno essere indirizzati al debitore.

 

Il problema dell’onere della prova

Tra le conseguenze più importanti della disciplina introdotta dall’art. 2929-bis c.c. vi è certamente quella riguardante l’inversione dell’onere della prova.

In altre parole, se fino a ieri, per poter aggredire un bene di cui il debitore si era spogliato, il creditore doveva agire con l’azione revocatoria e dimostrare l’esistenza dei presupposti per dichiarare inefficace l’atto dispositivo pregiudizievole, ora, invece, sarà il debitore a dover provare che l’atto in questione non abbia arrecato alcun pregiudizio al creditore.

In questo modo, la posizione di quest’ultimo viene molto favorita essendo sufficiente che dichiari (senza neppure dimostrare) di essere stato danneggiato dall’atto dispositivo compiuto dal debitore.

 

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