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I vizi acustici devono essere (di nuovo) risarciti – Corte Cost. 29.5.2013, n. 103

Pubblicato il 30/05/2013

vizi acusticiCon la sentenza n. 103/13, depositata ieri, la Corte Costituzionale è finalmente intervenuta sull’annosa questione del risarcimento dei vizi c.d. acustici dell’immobile, dichiarando l’illegittimità della legge 96/2010 nella parte in cui sanava gli immobili edificati prima dell’entrata in vigore della legge 88/2009 (Comunitaria per il 2008) non in linea con i parametri di isolamento acustico.
Le recenti variazioni legislative intervenute in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, ossia gli art. 11, L. 88/2009 e 15, L. 96/2010 avevano, di fatto, eliminato la responsabilità del costruttore per gli edifici rumorosi” realizzati tra la fine del 1997 e il luglio del 2009, gettando un certo sconcerto tra gli operatori del settore.
In particolare, con la Legge 96/2010, in vigore dal 10/7/2010, il citato art. 11 era stato sostituito dall’art. 15 c. 1, lett.c) il quale stabiliva che «In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato».
Nei rapporti privatistici, in particolare tra costruttori ed acquirenti ed aventi causa, la norma aveva portata fortemente innovativa, ma anche l’uso dell’espressione “si interpreta” aveva in sé effetti di portata rilevantissima: l’art. 15, L. 76/2010, autoqualificandosi come norma interpretativa, rende in sostanza inapplicabile il D.P.C.M. 5.12.97 sin dalla sua emanazione nei rapporti privatistici.

Proprio sulla questione del carattere «interpretativo» della legge 96/2010 si è pronunciata la Corte Costituzionale, perché «la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario». In sostanza, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo », in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza 311/2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore». L’articolo in questione, invece, aveva di fatto introdotto una retroattività non prevista in alcuna parte, né rinvenibile “dal suo intrinseco contenuto normativo”.
Per effetto di quanto disposto dalla sentenza, risulta inoltre che i parametri acustici non trovano applicazione, al momento, con riferimenti ai contratti tra privati stipulati dopo il luglio del 2009.


Se vuoi approfondire il tema dei vizi acustici agli immobili, leggi anche Vizi acustici e risarcimento.