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Imposta di registro e agevolazioni – Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.2.2014

Pubblicato il 07/03/2014

imposta di registroCome abbiamo segnalato in un nostro precedente articolo, l’art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ha introdotto una serie di importanti novità nel regime impositivo applicabile dallo scorso 1 gennaio, ai fini delle imposte indirette, agli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.
Tra le altre modifiche, si segnala quella relativa alla riduzione del numero di aliquote di imposta, ora ridotte a tre (9, 2 e 12%); inoltre, l’imposta proporzionale risultante dall’applicazione delle stesse non può essere di importo inferiore ad Euro 1.000,00.

Sul punto è intervenuta anche la Circolare n. 2/E del 21.2.2014 dell’Agenzia delle Entrate per chiarire in maniera puntuale gli ambiti applicativi di tali novità. Esaminiamo, in particolare, cosa cambia in materia di agevolazioni, esenzioni e “prima casa”.


Esenzioni ed agevolazioni

L’art. 10, co. 4, prevede la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina.

Sul punto la Circolare in esame chiarisce e precisa che restano in vigore le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, ovvero quelle afferenti ad atti diversi da quelli traslativi della proprietà di beni immobili in genere e traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.
Conseguentemente, si ritiene siano ancora applicabili le agevolazioni in materia di:
– mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (entro i limiti di cui all’art. 17 d.lgs. 28/2010);
– separazione e divorzio (art. 19 l. 74/87): sulla questione eravamo già intervenuti in un precedente contributo;
– conciliazione giudiziale: in tal caso l’esenzione dall’imposta di registro opera nei limiti di cui all’art. 9, comma 9 l. 488/99, ossia per verbali di conciliazione di valore non superiore ad Euro 51.645.69;
piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis d.l. 194/2009);
apporto a fondi immobiliari chiusi (art. 8, comma 1-bis, d.l. 351/2005);
organizzazione di Expo 2015;
riorganizzazione di enti di natura politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (art. 1, comma 737 legge di stabilità 2014).


Agevolazioni “prima casa”

In materia di agevolazioni c.d. “prima casa”, la Circolare chiarisce che l’imposta di registro è dovuta nella misura del 2% per i trasferimenti di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis. Tali principio trova applicazione anche in materia di successioni.

A partire dallo scorso 1 gennaio 2014, dunque, l’applicabilità delle agevolazioni in questione risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013, ossia distinguendo circa il fatto che l’abitazione fosse o meno c.d. di lusso.
Le categorie catastali degli immobili che potranno, dunque, beneficiare del regime agevolativo in esame sono le seguenti:
– abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
– abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
– abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
– abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
– abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
– abitazioni in villini (cat. A/7);
– abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).

Di converso, per i trasferimenti soggetti ad IVA, le agevolazioni “prima casa”, stabilite dal n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, prevedono che l’individuazione degli immobili per i quali è possibile fruire delle agevolazioni sia invece tuttora ancorata ai criteri dettati dal citato d.m. 2 agosto 1969.
Ai fini dell’individuazione degli immobili “non di lusso”, e quindi per l’applicazione delle agevolazioni in oggetto,  continuano a rilevare i criteri previsti in tale provvedimento, a prescindere dalla categoria catastale nella quale l’immobile risulta censito.

Nessun variazione è stata, invece, apportata alle altre condizioni necessarie per l’applicazione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, oltre che alle cause di decadenza.