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Imprenditore individuale, fallimento e cancellazione dal Registro Imprese

Pubblicato il 28/01/2016

imprenditore individuale fallimentoQuali sono gli effetti della cancellazione di un imprenditore individuale dal Registro delle Imprese?
Ci sono differenze rispetto alla disciplina prevista per le società di persone e di capitali?

Sono queste alcune delle questioni esaminate da una recente ordinanza della Cassazione, n. 98 del 7 gennaio 2016, che ha precisato quale sia la disciplina applicabile in caso di cancellazione dal Registro delle Imprese di un imprenditore individuale.

Il problema non è di poco conto, se si considera quanto disposto dall’art. 2495 c.c., secondo cui la cancellazione della società dal Registro ne determina l’estinzione, anche se sopravvivono rapporti giuridici.

 

La cancellazione dal Registro delle Imprese e l’art. 2495 c.c.

Mentre per le società l’iscrizione della cancellazione ha natura costitutiva (per le società di capitali) o dichiarativa (nel caso di società di persone) e, dunque, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente,

nel caso dell’imprenditore individuale conta l’effettivo svolgimento o il reale venir meno dell’attività imprenditoriale.

Tale differenza, secondo l’ordinanza in questione, dipende dal fatto che l’imprenditore individuale coincide e si identifica nella persona fisica che compie l’attività imprenditoriale.

Quindi, mentre per le società la cancellazione prevista dall’art. 2495 c.c. determina un meccanismo di tipo successorio (ossia alla società succedono i soci), la stessa disciplina non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, in cui vige il principio di effettività.

 

La dichiarazione di fallimento in caso di cancellazione dal Registro delle Imprese.

La cancellazione dal Registro delle Imprese determina particolari conseguenze ed effetti anche dal punto di vista del fallimento dell’impresa.

Circa l’applicazione dell’art. 2495 c.c. ne avevamo parlato in merito ai rapporti con l’art. 10 della legge fallimentare e agli effetti della dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il principio affermato dalla Cassazione, peraltro, prende lo spunto da quanto disposto dal secondo comma dell’art. 10, legge fallimentare, che stabilisce che (ai fini del fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese), è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre, appunto, il termine annuale.

Il creditore ed il pubblico ministero possono, dunque, fornire la prova che l’attività del debitore – imprenditore individuale sia proseguita nonostante la formale (e fittizia) cancellazione dal Registro delle Imprese, mentre non è consentito al debitore provare il contrario, dal momento che l’art. 10 l.f. è norma a tutela dei terzi.

 

 

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