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Le società straniere potranno litigare solo a Milano, Roma e Napoli

Pubblicato il 08/07/2013

mappamondoIl decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, altrimenti noto come “Decreto del Fare“, stabilisce all’art. 80 che per tutte le cause civili nelle quali è parte una società con sede all’estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la competenza spetterà ai Tribunali di Milano (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia), Roma (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma) e Napoli (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno).

Se la società straniera è giù costituita dall’inizio del procedimento, trattandosi di competenza definita espressamente inderogabile, sarà il giudice stesso a poter rilevare (senza necessità che vi sia un’eccezione di parte in tal senso) il difetto di competenza; in caso di chiamata in garanzia, invece, sarà necessaria una specifica richiesta della società stessa.

La disposizione in esame entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

>>Per scaricare il testo della norma (art. 80, D.L. 69/2013) clicca QUI