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Novità in materia di rendiconto condominiale

Pubblicato il 19/02/2014

rendiconto condominialeCosa è cambiato in tema di rendiconto condominiale?
La Riforma del Condominio (l. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013), tra le altre, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la gestione economica dello stesso, che, nell’esclusivo interesse dei condòmini ed a garanzia dei terzi, dovrà essere ora più responsabile e trasparente.

Tra le tante modifiche, la Riforma ha previsto l’obbligo in capo all’amministratore (ove sia presente, oppure in capo alla collettività condominiale nell’ipotesi in cui non sia obbligatoria la sua nomina) di redigere al termine di ogni esercizio il rendiconto condominiale, il cui contenuto minimo è precisato nell’art. 1130-bis c.c., e l’obbligo di convocare entro 180 giorni l’assemblea per la relativa approvazione (senza che sia necessario, per la regolarità della deliberazione, un analitico dibattito: Cass. n. 5150/82).

 

Il contenuto del rendiconto:

Il rendiconto dovrà necessariamente contenere:

L’assemblea deputata all’approvazione del rendiconto può deliberare, inoltre, (con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) la nomina di un revisore che verifichi la contabilità del condominio, gravando la relativa spesa su tutti i condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà. Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea potrà inoltre nominare, oltre all’amministratrore, un consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo, che dovrà essere composto da almeno tre condomini negli edifici con almeno dodici unità immobiliari.

Contro la delibera di approvazione del rendiconto, nelle sole ipotesi in cui essa sia contraria alla legge o al regolamento di condominio (non dunque, per ragioni di merito), ciascun condomino assente, dissenziente o astenuto, potrà proporre impugnazione ricorrendo all’autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni (decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della stessa per gli assenti).

In ogni caso, ciascun condomino o comunque titolare di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari (es. usufruttuario, conduttore, ecc.), ha il diritto di prendere visione, in ogni tempo, dei documenti giustificativi di spesa (che dovranno essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione) e di estrarne copia.

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