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Novità in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari

Pubblicato il 10/02/2014

trasferimenti immobiliariA partire dallo scorso 1 gennaio 2014 il regime di tassazione dei trasferimenti immobiliari ossia degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi,  ha subito una modifica sostanziale.

Infatti, semplificando in maniera sensibile l’impianto normativo previgente, la riforma di cui al D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 circoscrive a sole tre aliquote l’imposizione proporzionale, prima differenziata secondo numerose aliquote (1%, 3%, 7%, 8%, 15%).

In particolare, le aliquote previste per l’imposta proporzionale sono ora:
– l’aliquota ordinaria nella misura del 9%;
– l’aliquota ridotta al 2% nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle della categoria catastale A1, A8 e A9;
– l’aliquota del 12% per trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale.
In ogni caso, comunque, l’imposta non potrà essere comunque inferiore ad Euro 1.000.

Inoltre, come disposto dall’art. 10 D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, gli atti assoggettati all’imposta con aliquote del 2% o 9%  e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

Per un approfondimento sull’argomento, si segnala lo Studio del CNN n. 1011-2013/T.