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Opposizione a decreto ingiuntivo e clausola compromissoria – Trib. Mantova, 2 maggio 2014

Pubblicato il 05/05/2014

decreto ingiuntivoIl recente provvedimento del Tribunale di Mantova del 2 maggio 2014 affronta la questione dei rapporti tra procedimento monitorio e clausola compromissoria.

La vicenda sottoposta all’esame del Tribunale virgiliano riguarda, in particolare, l’opposizione a decreto ingiuntivo fondata sull’operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra le parti.
Nel provvedimento in commento, il giudicante rigetta l’eccezione della convenuta (che aveva proposto il decreto ingiuntivo), in quanto la  clausola indicata non fa che applicare il costante insegnamento giurisprudenziale volto a conferire all’art. 645 cpc un valore dispositivo e non vincolante per le parti

La clausola compromissoria in esame non esclude la competenza del giudice ordinario  ad emettere un decreto ingiuntivo, ma mantiene però ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione.
Rimane, infatti, nella facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. Se tempestivamente proposta, come nel caso in esame, l’eccezione impone conseguentemente al giudice la declaratoria di nullità (e quindi improponibilità) del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (tra gli altri, Trib. Palermo, 14 marzo 2013; Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265; Trib. Nola, Sez. II, 13 marzo 2007; Trib. Bari, sez. II, 20 febbraio 2006, n. 420, Trib. Padova, 30 maggio 2005; Cass. 28 luglio 1999 n. 8166; 9 luglio 1989 n. 3246).

L’exceptio compromissi costituisce eccezione non rilevabile d’ufficio e, pertanto, deve essere proposta a cura della parte che vi abbia interesse, nella comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., a pena di decadenza.

Come sostiene la più autorevole dottrina (Barbieri – Bella, 2007, 408 ss.), la questione sollevata con l’eccezione in esame deve essere configurata alla stregua di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, impugnabile solo con l’appello del provvedimento che l’accolga.

 

Ordinanza o sentenza?

Il provvedimento in commento affronta, seppur incidentalmente, la questione della forma che lo stesso deve assumere ai fini della declaratorio di incompetenza.

Il Tribunale di Mantova, in particolare, revoca il decreto ingiuntivo opposto, con un’ordinanza, sostenendo che, se, da un lato, l’art. 819 ter cpc, che ha risolto in termini di competenza la questione precedentemente inquadrata in termini di difetto di giurisdizione o d’improponibilità della domanda, parla di “sentenza”, dall’altro, l’incompetenza va dichiarata con ordinanza in tutti i procedimenti, quali il presente, instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma attuata con legge 18/6/09 n. 69 entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Tale posizione si pone, peraltro, in contrasto con quanto sino ad ora affermato dalla pressoché costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la quale, invece, ritiene che la dichiarazione di incompetenza debba essere pronunciata con ordinanza, ma con sentenza, in quanto comporta l’accoglimento in rito dell’opposizione e la caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (in tal senso, Cass. n. 14594 del 21 agosto 2012, 16 luglio 1975 n. 2818 e Trib. Milano, sentenza n. 1067 del 23 gennaio 2014).

 

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