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Cambio di rotta, la separazione coniugale salva il bonus prima casa – Cass. 16.3.2016, n. 5156

Pubblicato il 24/04/2016

separazione coniugaleTra le questioni che bisogna definire al momento della separazione coniugale vi è spesso quella relativa alla assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi e alle conseguenze, specialmente, di natura fiscale che ne possono derivare.

In particolare, tra gli aspetti da valutare attentamente vi è quello della possibile decadenza dai benefici fiscali della prima casa, in caso di rivendita dell’abitazione comprata da meno di cinque anni.

Prima di prendere una decisione o un’altra, è sempre bene conoscere quali siano gli orientamenti della giurisprudenza, la cui posizione, purtroppo, come spesso succede, non è univoca.

 

Le posizioni della Cassazione in materia di separazione coniugale e prima casa

La questione degli atti di trasferimento in adempimento di accordi di separazione coniugale e la possibile decadenza dell’agevolazione prima casa ha registrato posizioni contrastanti nella giurisprudenza della Cassazione.

Secondo un primo orientamento, espresso nella sentenza della Cassazione n. 2263/2014, nel caso di trasferimento di un immobile a favore del coniuge per effetto degli accordi presi in sede di separazione e divorzio, ciò che rileva è la volontà del coniuge cedente (e non il provvedimento giudiziale).

Pertanto, se il trasferimento da un coniuge all’altro avviene prima dei cinque anni dall’acquisto, senza che l’alienante abbia ricomprato entro l’anno ulteriore un nuovo appartamento da adibire a propria abitazione principale, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali di cui si è beneficiato.

Di diverso parere, invece, la sentenza n. 5156 del 16 marzo 2016, che sostiene che l’attribuzione ad un coniuge da parte dell’altro della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dell’agevolazione prima casa, bensì una modalità di utilizzazione dell’immobile finalizzata alla migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

Secondo tale posizione, dunque,

l’atto di di trasferimento nell’ambito di un procedimento di separazione o di divorzio non determina la decadenza dell’agevolazione prima casa,

in quanto è da escludere alcuna finalità speculativa da parte del cedente ed, inoltre, in quanto l’atto dispositivo è in primo luogo funzionalmente destinato a dirimere conflitti personali, prima ancora che patrimoniali.

 

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