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Sopravvenienze passive, responsabilità dei soci e del liquidatore

Pubblicato il 02/12/2016

sopravvenienze passiveDopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, in caso di sopravvenienze passive i creditori sociali possono agire sia nei confronti dei soci che del liquidatore per ottenere il pagamento.

Le sopravvenienze passive infatti, se, da un lato, non determinano automaticamente l’effetto di far venire meno degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dall’altro comportano invece il sorgere di specifici obblighi e responsabilità a carico dei soci e anche del liquidatore.

Proprio il ruolo del liquidatore è oggetto di una recente sentenza del Tribunale di Milano, n. 10527/2016 del 20 settembre 2016 che esamina le specificità di tale incarico in relazione, appunto, alle eventuali sopravvenienze passive.

 

Il bilancio finale di liquidazione

Alla società succedono i soci. Ciò significa che se come se dopo la cancellazione della società residuassero ancora debiti o emergessero sopravvenienze passive, a risponderne saranno gli ex soci, in qualità di “successori” della disciolta società.

I limiti entro i quali i soci potranno essere chiamati a rimborsare (alla società e quindi) ai creditori sociali sono costituiti dalle somme ripartite sulla base del bilancio finale di liquidazione, che costituisce il documento che chiude la fase di liquidazione della società.

Con il bilancio finale il liquidatore stabilisce le residue disponibilità della società e, attraverso il piano di riparto, determina l’importo da distribuire ai soci. Una volta approvato il bilancio finale si può richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

 

Le sopravvenienze passive e la posizione del liquidatore

Responsabile della redazione del bilancio finale è il liquidatore, il quale può essere chiamato a rispondere dai terzi creditori della società solo qualora sia dimostrata la sua responsabilità extracontrattuale.

I creditori sociali possono agire contro il liquidatore, la cui imprudenza e negligenza ha portato a chiudere la liquidazione omettendo di disporre il pagamento di legittimi debiti sociali, che siano certi, liquidi, esigibili e non contestati.

Il riferimento normativo si trova in materia di società a responsabilità limitata:

l’art. 2394 c.c. sanziona, infatti, a titolo di responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, le eventuali condotte degli amministratori (e quindi anche del liquidatore) poste in essere con inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Nel caso in cui la somma assegnata ai soci in sede di liquidazione non fosse sufficiente a coprire integralmente la sopravvenienza passiva, di tale differenza potrà essere chiamato a rispondere il liquidatore a titolo di responsabilità extracontrattuale.

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