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Testamento biologico (D.A.T.), la legge è in vigore!

Pubblicato il 01/02/2018

testamento biologicoIl testamento biologico è realtà. Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219 del 22 dicembre 2017 sulle «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e sarà dunque possibile stipulare atti contenenti tali disposizioni (c.d. DAT).

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi potrà, dunque, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

 

Gli aspetti formali e fiscali

Il testamento biologico riguarda questioni estremamente personali e delicate e per questo la legge 219/2017 ha stabilito particolari formalità per la validità delle DAT.

Per poter essere validamente riconosciute, infatti, le disposizioni anticipate devono essere redatte per i) atto pubblico o per ii) scrittura privata autenticata ovvero per iii) scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure, in determinate condizioni, presso strutture sanitarie.
Nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano di esprimere le Dat nelle forme predette, queste possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Tali modalità dovranno essere rispettate anche qualora il soggetto (ed è possibile in qualsiasi momento) intenda rinnovare, modificare o revocare le proprie disposizioni.

Se, dunque, da un lato, la legge stabilisce particolari formalità da rispettare nella redazione delle DAT per il loro valido riconoscimento, dall’altro, al fine di agevolare l’utilizzo di tale nuovo strumento introduce un regime fiscale di particolare favore. Infatti,

gli atti contenenti disposizioni anticipate di trattamento sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa
(art. 4, co. VI, l. 219/2018).

Una grande facilitazione, dunque, per l’utilizzo e la diffusione di uno “strumento” atteso da tempo nel nostro ordinamento.

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