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Trust e fondo patrimoniale sono revocabili. Non sempre, ma spesso.

Pubblicato il 26/10/2015

trust e fondo patrimonialeTra le questioni che, come professionisti, sempre più spesso ci troviamo ad affrontare vi sono quelle relative alla pianificazione e protezione patrimoniale, sia che si tratti di patrimonio personale, familiare o aziendale.

Il primo pensiero è, senza dubbio, rivolto ad istituti quali trust e fondo patrimoniale che hanno come loro finalità principale proprio quella della tutela di un patrimonio in caso di interessi ritenuti dalla legge meritevoli di tutela (la protezione della famiglia, la tutela di persone fragili, ecc.)

Si tratta di figure aventi determinate caratteristiche di sicurezza, a condizione però che non vengano utilizzate in maniera impropria.

 

La revocabilità del trust e del fondo patrimoniale

Uno dei problemi riguardanti la costituzione di un trust o di un fondo patrimoniale è la loro possibile revocabilità.
Nel caso in cui si intenda costituire uno di questi patrimoni separati solo con la finalità di sottrarre determinati beni alla possibile esecuzione da parte dei creditori, questi ultimi possono infatti agire in revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., entro 5 anni dalla data dall’atto.

Ai fini dell’azione revocatoria, in quanto atti a titolo gratuito,

trust e fondo patrimoniale sono revocabili sulla base della mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

L’azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, così come ha ribadito una recente pronuncia della Cassazione, n. 20376/2015. Inoltre, non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo.

 

Patrimoni separati a rischio con il D.L. 83/2015

L’efficacia di istituti quali trust e fondo patrimoniale è stata fortemente indebolita a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 83/2015, che ha introdotto il nuovo art. 2929 bis c.c.
Infatti, in caso di trust e fondo patrimoniale istituiti successivamente al sorgere del credito, anche se il creditore non aveva iscritto pegno o ipoteca sui beni immobili conferiti nel patrimonio separato, questi potrà ugualmente pignorarli. Questo in quanto la gratuità dell’atto costitutivo rende non necessaria una previa pronuncia definitiva di accoglimento della revocatoria.

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