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Tutela del patrimonio familiare e debiti tributari – Ctr Roma 12.2.2014

Pubblicato il 11/03/2014

La tutela del patrimonio familiare e personale costituisce sempre di più una priorità per imprenditori e professionisti. patrimonio familiareTra gli strumenti approntati dal legislatore per soddisfare tali esigenze di sicurezza e a disposizione della famiglia per la tutela dei propri beni il fondo patrimoniale rappresenta ancora uno dei più utilizzati, sebbene non sempre così efficace, anche alla luce dei diversi orientamenti della giurisprudenza in materia.

 

Esecuzione sui beni del fondo

Attraverso il fondo patrimoniale la famiglia appone un vincolo su determinati beni, immobili e non, con l’intenzione di destinarli al soddisfacimento dei bisogni familiari. Tra le questioni di maggior rilievo in materia di fondo patrimoniale vi è proprio quella relativa alla possibilità di azioni forzose da parte di creditori sui beni del fondo: l’efficacia dello strumento in esame dipende, dunque, in larga misura dalla possibilità che lo stesso possa proteggere in maniera effettiva il patrimonio familiare contro eventuali aggressioni esterne.
Tale problema appare evidente con riguardo ai debiti di natura tributaria, e ciò anche considerando che, nella maggior parte dei casi, il ricorso al fondo patrimoniale è dettato da esigenze protettive proprio nei confronti del fisco.

La disciplina in materia di fondo patrimoniale impedisce le azioni forzose ad opera dei creditori dei singoli membri della famiglia, a meno che i debiti in oggetto non siano stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.

Se questa è la regola, in materia di debiti tributari, la possibilità per l’agente della riscossione di agire sui beni del fondo presuppone di considerare tali debiti non estranei ai bisogni della famiglia. In tal senso, si è espressa la Ctr di Roma, Sez. 10, con sentenza n. 818/10/14 dello scorso 12 febbraio, affermando che l’obbligazione tributaria, ancorché afferente alla sfera imprenditoriale e lavorativa, non può ritenersi estranea ai bisogni della famiglia, poiché proprio nelle attività lavorative, che costituiscono le fonti di reddito, la famiglia trova i propri mezzi di sostentamento.

Tale orientamento, per quanto condiviso anche da altre Ctr (vd. Bolzano, sentenza n. 97/2/2013; Ctr Liguria, sentenza n. 24/12/12), non è tuttavia unanime.
La Cassazione (Pen., sez. III, n. 38925 del 10.6.2009) ha, infatti, stabilito che la costituzione di un fondo patrimoniale, avente a oggetto i beni mobili e immobili del contribuente – anche se anteriore alla attività di riscossione (nella specie: in coincidenza con i primi accertamenti o comunque con le prime verifiche da parte della polizia tributaria) è atto idoneo a limitare le ragioni del fisco. In tal senso anche Cass. 7.12.2009, n. 15862 e Ctr Milano, 20.12.2010, n. 437.
La costituzione del fondo, – continua la Cassazione -, seppur efficace contro le pretese del fisco, può, peraltro, integrare gli estremi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e giustificare l’emissione di un decreto di sequestro preventivo di beni.

Commenti a «Tutela del patrimonio familiare e debiti tributari - Ctr Roma 12.2.2014»

6 risposte a “Tutela del patrimonio familiare e debiti tributari – Ctr Roma 12.2.2014”

  1. Simone ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    La disturbo per un Suo autorevole chiarimento:
    Equitalia può aggredire il coniuge NON debitore,una volta stipulato il regime di separazione dei beni;,pignorandogli il conto corrente personale?
    Oppure questo non rientra nella comunione e quindi è non aggredibile?
    E comunque,la stessa Equitalia,avrà un termine temporale per rivalersi,dal momento che subentrato il regime di separazione dei beni,si crea uno sbarramento del rapporto patrimoniale?
    RingraziandoLa infinitamente,Le auguro le migliori cose.
    Cordialmente

  2. Equitalia non può generalmente agire sui beni del coniuge non debitore per debiti contratti dall’altro coniuge in separazione dei beni. Il termine entro cui Equitalia deve iniziare l’esecuzione forzata dipende dalla natura del debito e dal relativo termine prescrizionale (es., per i tributi erariali il termine di prescrizione è di 10 anni, per sanzioni 5 anni, ecc.).
    Saluti

  3. Simone ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    La ringrazio infinitamente della risposta.
    Mi permetta di chiederLe un’ulteriore chiarimento:
    Se dal mio fallimento e separazione dei beni (anno 2006),loro continueranno ad inviarmi notifiche a vita (come presumibilmente faranno);per non far cadere in prescrizione il credito,ciò comporterà tale rischio per sempre,anche nei confronti del coniuge?
    O avrebbero dovuto agire entro 5 anni con una revocatoria?
    E quindi essere prescritta nel 2012?
    La ringrazio davvero infinitamente.
    Cordialmente,
    Simone

  4. Come le dicevamo, è da escludere un’azione nei confronti del coniuge per debiti contratti dall’altro coniuge in separazione dei beni.
    Quanto all’azione revocatoria, direi che i termini per agire sono già scaduti.
    Per poterle dare una risposta compiuta, avremmo però necessità di esaminare la documentazione a riguardo. Se lo ritiene, può chiederci un parere scrivendoci all’indirizzo info@studiolegalemagri.it o attraverso la pagina https://www.studiolegalemagri.it/assistenza-online/
    Saluti

  5. Simone ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    La ringrazio infinitamente.
    È stato di estrema chiarezza e gentilezza.
    Cordialmente,

  6. Grazie a lei.
    La invitiamo a seguirci anche sulla nostra pagina facebook http://www.facebook.com/studiolegalemagri/
    A presto

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