News

Vendite online, in vigore la nuova normativa!

Pubblicato il 17/06/2014

vendite onlineSono in vigore da alcuni giorni, e precisamente dal 13 giugno, le nuove norme del Codice del Consumo introdotte dal decreto legislativo n. 21/2014, che ha recepito la direttiva 2011/83/UE, in materia di vendite online.

Il D.Lgs. 21/2014 ha apportato numerose e sostanziali modifiche al Codice del Consumo per quanto riguarda i contratti a distanza e quelli conclusi fuori dei locali commerciali, e ciò nell’ottica di giungere ad una progressiva affermazione di un diritto contrattuale uniforme su base europea.

Da segnalare, peraltro, che le nuove norme non si applicano a diversi tipologie di contratti: alla multiproprietà, ai contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale, ai contratti turistici e a quelli finanziari.


Le novità in sintesi

Numerose le novità introdotte al Codice del Consumo.

Innanzitutto, vi sono maggiori obblighi di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette.

Per i contratti conclusi a mezzo del telefono, è previsto l’obbligo per il venditore di ottenere il consenso scritto da parte dell’acquirente – consumatore.

Passa da 7 a 14 giorni il diritto di recesso, ossia la possibilità per il consumatore di ripensarci e di restituire la merce. Per sciogliersi dal contratto, inoltre, al consumatore sarà sufficiente inviare una comunicazione in tal senso o sulla base del modello unico uniformato a livello europeo o mediante un modulo ad hoc messo a disposizione dal venditore sul proprio sito web. Nel caso in cui il venditore non dia le informazioni sul diritto di recesso, il termine per il ripensamento diventerà di 12 mesi (a partire dallo scadere del quattordicesimo giorno).

Il recesso non dovrà contenere alcuna motivazione, e gli unici costi che dovranno essere sopportati dal consumatore saranno unicamente quelli diretti alla restituzione dei beni al venditore. Per effetto del recesso, inoltre, il venditore dovrà procedere al rimborso di tutti i pagamenti ricevuti entro 14 giorni dal recesso.

Infine, viene riconosciuto all’Antitrust un’attività di vigilanza mirata e per le imprese che violeranno le prescrizioni previste dal D.Lgs 21/2014 sarà possibile un intervento dell’Agcm.