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Accordi di separazione e divorzio, trasferimenti immobiliari e tassazione

Pubblicato il 31/01/2014

L’art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74separazione e divorzio stabiliva che gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio erano sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Questa esenzione tributaria era stata successivamente estesa anche:
– agli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel procedimento di separazione personale (Corte cost., 15 aprile 1992, n. 176);
– a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale” (Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154).

Si trattava di una normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinunciava alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale; come tale, quindi, non era suscettibile d’interpretazione analogica od estensiva. Tale esenzione, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E/2012, si applicava a condizione che i trasferimenti fossero effettuati senza corrispettivo, e operava non soltanto in relazione agli atti a favore del coniuge, ma anche quelli a favore dei figli (Cass. Civ., Sez. Trib., 28.6.2013, n. 16348).

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2014, dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 23/2011, questo regime di esenzione sembrerebbe essere stato eliminato. Quest’ultima norma, infatti, stabilisce che “in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 (ossia atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi  di diritti reali immobiliari di godimento) sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”.

Gli atti presi in esame dall’ultima norma sono, specificamente, gli atti a titolo oneroso: l’esenzione di cui all’art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74 riguarda, invece, atti a titolo a titolo gratuito, e, dunque, sembrerebbe dover rimanere in essere.
Ma, sul punto, è opportuno attendere qualche chiarimento dall’Amministrazione Finanziaria.