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AdS e spese legali – Trib. Salò, 13.3.2013

Pubblicato il 18/03/2013

spese legaliAlla procedura di amministrazione di sostegno non può applicarsi il principio di soccombenza del processo civile: è questo, in sintesi, quanto afferma il provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Salò, richiesto di provvedere alla liquidazione a favore del legale del ricorrente delle spese legali processuali sostenute dall’istante.

Tale pronuncia si pone nel solco della prevalente ed oramai consolidata giurisprudenza in materia (G.T. Modena, 12 gennaio 2006; 25 settembre 2006; contra Tommaseo F., in Bonilini G. – Tommaseo F., Dell’amministrazione di sostegno, Milano, 2008, p. 162; Trib. Milano, 21 febbraio 1988, in Arch. Loc. 1990, 104), la quale, sulla base della natura di volontaria giurisdizione (e non contenziosa) del procedimento previsto dagli art. 404 e ss. c.c., afferma che non sia possibile individuare, all’esito della pronuncia del G.T. adito, una soccombenza in senso tecnico (art. 91 c.p.c.)., tale da dar luogo ad una pronuncia sulle spese.

Il principio espresso dal provvedimento in esame appare certamente condivisibile, in considerazione del fatto che in procedimento di tale natura non sono in gioco (ecco il punto fondamentale) contrasti di pretese in senso stretto.
Le spese della difesa resteranno dunque a carico della parte la quale, in concreto, si sia avvalsa del difensore.
L’eccezione potrebbe invero essere costituita dall’insorgenza di questioni controverse, sollevate in occasione dell’intervento di uno o più soggetti legittimati che non si limiti ad un ruolo meramente consultivo ma opponga eccezioni alla richiesta di nomina dell’a.d.s. e ne contesti i presupposti.
In tal caso non è da escludere che il giudice tutelare, pur munito di ampi poteri esercitabili discrezionalmente e d’ufficio, possa ravvisare la necessità che il beneficiario nomini un proprio difensore o, in mancanza, ne nomini uno di ufficio.
Una siffatta evenienza non esclude, tuttavia, la natura non contenziosa del procedimento, poiché anche nel procedimento di giurisdizione volontaria è possibile che insorga un “contrasto” ma non è per dirimerlo che il provvedimento viene invocato, così come non è da tale contrasto che nasce l’interesse giuridico ad attivare il procedimento.

Diverso è il caso degli eventuali oneri della consulenza tecnica che sia stata disposta nell’interesse dell’amministrando, oneri che, ovviamente, dovranno essere posti a carico del beneficiario stesso.

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