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Amministratore di Sostegno in previsione dell’incapacità. Si può fare.

Pubblicato il 17/12/2014

ora per alloraÈ possibile nominare un Amministratore di Sostegno in previsione della futura incapacità del beneficiario, ossia ora per allora.
Questo il principio affermato dal decreto del 30 novembre 2014 (G.T. Dott. R. Masoni) del Tribunale di Modena.

Nel caso deciso dal provvedimento, il giudice ha nominato un ads ad un signora perfettamente lucida e capace ma affetta da una patologia che l’avrebbe in futuro impedita nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. Da qui, dunque, la nomina di un ads con efficacia dall’insorgere della condizione personale impeditiva.

Non si tratta di un amministratore di sostegno provvisorio, ma di un amministratore “definitivo”.
Nell’atto di nomina sono presenti i tratti caratteristici della figura, così come l’individuazione dei poteri attribuiti all’amministratore. L’unica differenza è data dal fatto che poteri conferiti all’ads sono temporaneamente sospesi in attesa che il beneficiario si trovi nell’effettiva situazione di incapacità.

Ad ogni modo, la richiesta di un amministratore di sostegno “ora per allora” non può essere formulata per prevenire una situazione di incapacità futura e del tutto ipotetica.
Un ricorso di questo tipo dovrà, invece, indicare da subito e in maniera precisa la situazione inabilitante che si verrà a creare in un futuro più o meno breve (ad es., poiché il beneficiario è affetto da malattia degenerativa destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi, si chiede la nomina di un ads), e non rinviare a previsioni del tutto ipotetiche (ad es., si chiede la nomina di un ads per quando il beneficiario sarà anziano, solo e (ndr: forse) incapace).

 

La giurisprudenza precedente

La possibilità di nominare un ads “ora per allora” è stata sino ad ora poco sfruttata, essendo ancora forte l’orientamento secondo cui la nomina non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto ossia al manifestarsi della situazione di incapacità (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23707).

Il recente decreto del Tribunale di Modena è solo l’ultimo di una serie di provvedimenti (tra cui Trib. Cagliari, 22 ottobre 2009; Trib. Firenze, 22 dicembre 2010) che interpretano, invece, in maniera “evolutiva”, e non certo formalistica, i principi affermati dalla l. 6/2004, ammettendo, quindi, tale importante possibilità.

 

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