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Ads e responsabilità penale del beneficiario.

Pubblicato il 02/10/2015

responsabilità penale del beneficiarioUna volta assunto l’incarico, l’amministratore di sostegno assume anche specifici obblighi e responsabilità. Dal punto di vista del beneficiario e delle sue responsabilità penali, invece, cosa cambia a seguito della nomina di un ads? Una volta nominato un amministratore di sostegno, il beneficiario può essere comunque condannato per un reato che ha commesso?

Per comprendere esattamente i termini della questione, è necessario partire dall’esame delle condizioni che devono sussistere perché si possa richiedere la nomina di un amministratore di sostegno.

 

Il presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno

La legge stabilisce che il giudice tutelare possa nominare un amministratore di sostegno per la persona che si trovi nella impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.

Quali sono le conseguenze di tali condizioni sull’imputabilità e quindi sulla responsabilità penale del beneficiario stesso?

Non è possibile rispondere in termini generali, essendo necessario esaminare ogni situazione specifica. Le situazioni di infermità o menomazione fisica o psichica non determinano, infatti, necessariamente uno stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto.

Per poter escludere l’imputabilità del beneficiario è necessario che lo stato di infermità incida concretamente sulla capacità di intendere e di volere dello stesso ed a condizione che vi sia un nesso eziologico (ossia un rapporto causa-effetto) con la specifica condotta criminosa.

 

La responsabilità penale del beneficiario

L’apertura di un’amministrazione di sostegno a favore di un soggetto, dunque, non presuppone necessariamente una particolare situazione di infermità, fisica o psichica, del beneficiario, tale per cui il soggetto possa essere considerato non imputabile.

Lo ha stabilito la Cassazione Penale che, con la recente sentenza n. 36942 del 21 luglio 2015, ha affermato il principio secondo cui, proprio per quanto appena detto,

il beneficiario non può essere considerato automaticamente non imputabile in relazione ad un reato che egli stesso ha commesso.

Questo significa che la nomina di un amministratore di sostegno non esclude a priori la possibilità che il beneficiario possa essere comunque condannato per un reato che ha commesso. Andrà esaminata ogni situazione specifica e ricorrendone i presupposti ed in relazione al tipo di reato, anche il beneficiario potrebbe incorrere in una condanna penale.

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