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Amministratore di srl e sham trust

Pubblicato il 19/11/2014

sham trustCostituire un patrimonio separato significa destinare un determinato bene al soddisfacimento di uno specifico bisogno, impedendo così che proprio quel bene possa essere aggredito per finalità estranee a quelle previste.

La possibilità di dar vita a patrimoni separati, seppur prevista dall’art. 2740 c.c., II co., rappresenta comunque un’ipotesi eccezionale all’interno del nostro sistema. In altre parole, è certamente possibile dar vita a tali fattispecie, ma purché ci si mantenga all’interno dei confini (ossia per il raggiungimento di fini) già individuati dal legislatore (ad es., la tutela dei disabili, la protezione del patrimonio familiare, ecc.).

Ogni “deviazione” dalle previsioni di legge deve essere oggetto di un’attenta e prudente valutazione, perché esposta ad una possibile azione di nullità (nel caso si ritenga l’art. 2740 c.c. norma di ordine pubblico) o di revocatoria. Con il rischio, dunque, di veder vanificato l’intento di protezione cui si aveva di mira.

 

Sham trust

“Sham” significa finzione. Dunque, l’espressione sham trust fa, inequivocabilmente, riferimento ad un istituto, quello del trust, certamente legittimo ed ammissibile, ma che, nel caso specifico viene utilizzato per una finalità distorta.
Di sham trust si è occupata una recente pronuncia della Cassazione, n. 46137 del 7 novembre 2014, che ha riconosciuto l’intento elusivo nella costituzione di un trust in cui la qualifica di trustee e di beneficiario (insieme ai familiari) era rivestita da un soggetto e dalla madre, entrambi titolari originari dei beni conferiti.

Una sorta di trust autodichiarato, in cui però uno dei beneficiari e costituenti rivestiva la carica di amministratore di srl, poi dichiarata fallita, ed indagato per diversi reati (di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a operazioni dolose, concorso in bancarotta fraudolenta documentale, concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione) contestati proprio in relazione al fallimento.

Come chiarisce la Cassazione, dalle indagini è risultata la piena trasparenza della finalità elusiva … della costituzione del trust. Tale operazione è stata posta in essere in maniera evidente come mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali.

Dunque, atto di trust nullo e piena pignorabilità dei beni in esso conferiti.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato appare chiaro che è bene farsi consigliare attentamente da un professionista prima di porre in essere operazioni come quella sanzionata dalla sentenza appena richiamata. E ciò, in particolare, quando a compiere tali atti sia un soggetto (come ad es., un amministratore o un socio di società) che rivesta particolari qualifiche: oltre a non ottenere l’effetto segregativo proprio dell’istituto in esame, si rischia, infatti, di incorrere in reati di natura penale.

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