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Amministrazione di sostegno e rendiconto

Pubblicato il 21/09/2017

amministrazione di sostegno e rendicontoTra gli adempimenti generalmente posti a carico dell’amministratore di sostegno con il decreto di nomina del giudice tutelare vi è anche quello della redazione e presentazione del rendiconto.

Tale documento costituisce, in buona sostanza, una sorta di bilancio periodico dell’attività svolta da parte dell’amministratore di sostegno, in cui devono essere riferite e documentate le entrate, le principali spese e le iniziative più importanti che hanno caratterizzato la vita del soggetto debole nel periodo a cui ci si riferisce.
Attraverso il rendiconto l’ads fornisce al Giudice notizie sulle condizioni di vita e di benessere del beneficiario, al fine di valutare la situazione personale e patrimoniale dello stesso in rapporto al suo progetto di vita.

Se abbiamo svolto il nostro incarico di amministratore di sostegno in modo diligente, – come un buon padre di famiglia, direbbe qualcuno -, non dobbiamo assolutamente temere di incorrere in sanzioni o responsabilità.

 

Il contenuto del rendiconto

In linea con il contenuto del decreto di nomina, che idealmente può essere il più vario, anche l’obbligo (e quindi il contenuto) del rendiconto può essere corrispondentemente graduato, non solo quanto alla periodicità dello stesso.
Non è infatti escluso che all’amministratore siano attribuite funzioni che non comportino maneggio di danaro (esempio: la mera prestazione di consenso informato, non essendovi necessità di un gestione economica). In queste situazioni, imporre un obbligo di rendiconto appare senza dubbio incongruo, non sussistendo alcuna reale utilità (AA.VV., Tutela e amministrazione di sostegno, Cedam 2012, pag. 361 ss.), ma anzi determinerebbe un evidente aggravio dell’attività sia dell’amministratore che degli uffici giudiziari.

È importante sapere come si compila un rendiconto, quali documenti è possibile allegare ad esso e se vi siano formalità particolare da osservare.

 

Mancata presentazione del rendiconto

Nel caso in cui non venga presentato il rendiconto non vi è alcuna sanzione, ma tale circostanza potrà essere valutata dal giudice ai fini di un’eventuale sostituzione del soggetto che ricopre l’incarico di amministratore.

La mancata presentazione del rendiconto è circostanza non sanzionata espressamente dalle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno, a differenza di quanto avviene per altre “tipologie” di rendiconto: ad esempio, l’erede con beneficio di inventario è soggetto all’obbligo del rendiconto, e l’inadempimento a tale obbligo, debitamente accertato con la costituzione in mora dell’erede, produce per il medesimo la decadenza dal beneficio (in tal senso, vd. art 496 c.c. e 749 c.p.c.).

 

Normativa applicabile

Le disposizioni dettate dal codice civile in materia di amministrazione di sostegno sono rinvenibili nel Capo I (“Dell’amministrazione di sostegno”), Titolo XII del Libro I.
In particolare, l’art. 405 c.c., tra le indicazioni che devono necessariamente essere inserite nel decreto di nomina, vi è anche quella (n. 6) relativa alla “periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”.
Tale elemento non pare riferirsi direttamente ad un rendiconto propriamente inteso (in cui a venire in considerazione è l’aspetto più prettamente patrimoniale della gestione), quanto piuttosto ad una “relazione” dell’amministratore avente ad oggetto la sfera personale e sociale del beneficiario.

 


 

È invece l’art. 411 c.c. a richiamare tra le norme applicabili all’amministrazione di sostegno anche l’art. 380 c.c., dettato in materia di tutela, che prevede l’obbligo del tutore di rendiconto annuale.
Nessun richiamo viene invece fatto all’art. 362 c.c.: ciò induce a ritenere che l’amministratore di sostegno non sia tenuto ad effettuare, all’inizio dell’incarico, con l’ausilio del cancelliere o del notaio, l’inventario dei beni mobili e immobili del beneficiario.

Regime fiscale

Ai sensi dell’art. 46 bis, disp. att. c.c., il rendiconto, – così come tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno -, non è soggetto all’obbligo di registrazione ed è esente dal contributo unificato.


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Commenti a «Amministrazione di sostegno e rendiconto»

11 risposte a “Amministrazione di sostegno e rendiconto”

  1. Per un ulteriore approfondimento sulla questione del rendiconto, vi segnaliamo anche questo
    contributo:
    https://www.studiolegalemagri.it/amministrazione-di-sostegno/procedura-amministrazione-di-sostegno.html

  2. Lidia ha detto:

    Buongiorno. Non mi è chiara una cosa: ovvero il periodo di competenza del rendiconto. Il rendiconto va presentato per il periodo 01.01 – 31.12 oppure dovendolo presentare entro il 28/02 si devono rendicontare anche i due primi mesi dell’anno successivo?

  3. Se il Giudice Tutelare ha disposto che il rendiconto deve essere presentato con cadenza annuale, il rendiconto dovrà riguardare i 12 mesi successivi alla nomina.
    Nel suo caso, quindi, il rendiconto da depositare entro il 28.2 dovrà riguardare il periodo 1.3.2015 – 28.2.2016 (e non solo 1.3.2015 – 31.12.2015), quindi dovranno essere rendicontati anche i due mesi in questione.

  4. Lidia ha detto:

    Grazie mille! In effetti mi era venuto il dubbio perché mi pareva strano che un rendiconto fino al 28/02 si dovesse presentare entro il 28/02 stesso! Vorrà dire che lo preparerò con lauto anticipo e poi aggiungerò i movimenti degli ultimi giorni poco prima della presentazione…

  5. Krona Rain ha detto:

    Buongiorno! Innanzitutto grazie per l’articolo e per l’eventuale risposta a questo mio commento :) avrei una domanda: ho presentato il mio primo rendiconto da amministratrice di sostegno, mi hanno detto di tenere controllata la pagina internet degli uffici giudiziari per saperne l’esito, ma l’unica voce visibile è un anonimo “ESITO ESAME RENDICONTO PERIODICO”, dove appunto non viene specificato se positivo o negativo. Come dovrei interpretare tale dicitura? Grazie ancora, Barbara

  6. Buongiorno Barbara,
    il problema che hanno gli amministratori di sostegno di conoscere qual è stato l'”esito” del rendiconto è molto frequente. Purtroppo la normativa a riguardo non prevede un obbligo da parte del Giudice o della Cancelleria di comunicarlo all’amministratore.
    Possiamo però dirle che qualora il Giudice Tutelare riscontrasse anomalie nel rendiconto o, più semplicemente, avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, verrebbe convocata ad un’apposita udienza.
    L’unica cosa che può fare, oltre che attendere l’aggiornamento (ndr: che spesso neppure avviene) della pagina internet degli Ufficiali Giudiziari, è quella di recarsi in Cancelleria e verificare direttamente l’approvazione del rendiconto.

    Saluti,
    Studio Legale Magri

  7. Krona Rain ha detto:

    Grazie mille per le preziose delucidazioni, farò come da voi indicato!

  8. Paolo Reginato ha detto:

    Ogni tribunale ha le proprie prassi. Molti trovano comodo fare riferimento al 31/12. Molti altri Giudici Tutelari indicano la scadenza di un anno dalla data di nomina, questo per non trovarsi a gennaio intasati di rendiconti ma spalmarli su tutto l’anno.

  9. Effettivamente il periodo del rendiconto (che non è detto che sia annuale, spesso viene anche disposto semestrale) varia sulla base delle prassi in uso nei vari Tribunali.
    Generalmente, però, il periodo si intende decorrere dalla nomina/giuramento (dunque se la nomina avviene il 23.5.2018, il rendiconto annuale dovrà riguardare il periodo 23.5.2018 – 22.5.2019).

  10. Teresa Dalesio ha detto:

    Mia sorella è stata nominata ads da poco più di un anno dal giudice di Bari e non sappiamo in che forma si deve presentare il rendiconto, ovvero abbiamo idea di come formularlo ma non conosciamo la procedura di presentazione: dobbiamo presentarli in Cancelleria del giudice direttamente o vale anche l’invio per raccomandata A/R?

  11. Buongiorno Teresa,
    il rendiconto deve essere depositato alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, che provvederà poi ad inoltrarlo al Giudice Tutelare.
    Alcuni Tribunali accettano anche il deposito per posta, per questo le consigliamo di verificare direttamente in Cancelleria a Bari.

    Cordiali saluti,
    Studio Legale Magri

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