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Cancellazione della società dal Registro Imprese, debiti e crediti

Pubblicato il 01/04/2014

cancellazione della societàCosa comporta la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese dal punto di vista dei crediti e dei debiti che la stessa aveva prima di tale momento? 

Sebbene in precedenza si distinguesse tra cancellazione (liquidazione formale) ed estinzione (liquidazione sostanziale, ossia effettiva estinzione di tutti i rapporti attivi e passivi), secondo l’orientamento oramai prevalente cancellazione ed estinzione sono concetti che coincidono. Tale coincidenza garantisce la fissazione del momento preciso, conoscibile ai terzi, a partire dal quale la società cessa di esistere.

La cancellazione della società dal registro delle imprese (ha natura costitutiva e) determina, dunque, l’estinzione della società stessa, e ciò indipendentemente dal fatto che vi siano ancora creditori (noti o ignoti) da soddisfare o beni da assegnare ai soci.

Se osserviamo tale questione da un altro punto di vista, possiamo certamente affermare che con l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese non si estinguono anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo.

 

La responsabilità a seguito della cancellazione della società

Per effetto della cancellazione della società si innesca un meccanismo di tipo successorio: alla società succedono i soci. Con l’estinzione della società (persona giuridica) cessa, dunque, la separazione dei patrimoni (tra società e soci) e conseguentemente la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile ai soci, che diventano titolari degli stessi in regime di comunione.

Le obbligazioni si reputano trasferite in capo ai soci (Cass. Civ., Sez. III, n. 17564/2013). Essi ne risponderanno nei limiti di quanto percepito ovvero anche facendovi fronte con l’intero patrimonio personale a seconda del fatto se rivestissero o meno la qualità di soci limitatamente responsabili.
Dunque, se dopo la cancellazione della società residuino ancora debiti, a risponderne saranno esclusivamente gli ex soci, in qualità di “successori” della disciolta società, o i liquidatori (se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa).

debiti residui

La sola eccezione a questa regola si ha in materia fallimentare: l’art. 10 della Legge fallimentare prevede, infatti, che se una società è dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, ciò comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante). La ratio di tale eccezione al principio sancito nell’art. 2495 c.c. è quella di contrastare cancellazioni fraudolente effettuate per sottrarsi ai creditori sociali.

 

Le sopravvenienze attive e passive

Tra le questioni principali in materia di cancellazione della società vi è quella relativa alla disciplina delle “sopravvenienze”, ossia di quelle attività e passività che si manifestano dopo l’estinzione della società stessa.

In particolare, si è posto il dubbio se l’esistenza di sopravvenienze potesse in qualche modo determinare il venire meno degli effetti della cancellazione, dando origine ad una sorta di reviviscenza della società, non essendo stati ancora definiti tutti i rapporti.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece precisato che affinché possa verificarsi tale situazione (in applicazione dell’art. 2191 c.c.), non è sufficiente l’esistenza di pendenze in capo alla società (c.d. dato statico), ma è necessario che, oltre ad esse, la società abbia continuato la propria attività (c.d. fatto dinamico). In tal senso, è stato recentemente affermato che la cancellazione di una società a seguito del trasferimento della stessa all’estero (e, dunque, a seguito di un processo non di tipo “liquidatorio”) non determini l’estinzione della società stessa (Cass. 6388/2014).