pubblicazioni

Pubblicazioni

Cessione d’azienda e responsabilità per i debiti

Pubblicato il 29/12/2015

cessione aziendaNel momento in cui un’impresa entra o si accorge di essere in crisi succede frequentemente che si mettano in moto una serie di azioni ed operazioni con l’unico obiettivo di “salvare il salvabile”, ossia di tutelare gli asset esistenti, liberandosi dai debiti accumulati nell’esercizio dell’attività e dalle relative responsabilità.

Tra le operazioni in questione rientra anche la cessione di azienda (o di ramo di azienda), attraverso la quale si trasferisce la titolarità di un complesso di beni aziendali e relativi debiti e crediti da un soggetto ad un altro.
Tale passaggio non è, però, un’operazione neutra, ma determina invece particolari conseguenze per quanto riguarda la responsabilità per i debiti pregressi.

 

La regola generale prevista dall’art. 2560 c.c.

In materia di cessione di azienda, la disciplina legale,  prevista dall’art. 2560 c.c. e non derogabile, stabilisce che l’alienante non è liberato nei confronti dei creditori, salvo che costoro acconsentano, e l’acquirente risponde dei debiti che risultino dai libri contabili obbligatori. In questo modo, a seguito della cessione, si crea un vincolo di solidarietà tra alienante ed acquirente dell’azienda.

Perché vi sia la responsabilità anche dell’acquirente dell’azienda è necessario che i debiti siano iscritti nei libri contabili obbligatori, non essendo sufficiente la prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo (Cass., 10 ottobre 2010, n. 22831; in senso contrario, però App. Milano, 8 marzo 2014). In altre parole, salvo che vi sia il consenso dei creditori, con la cessione di azienda il cedente non viene liberato dai debiti, ma anzi rimane obbligato insieme all’acquirente.

La regola prevista dall’art. 2560 c.c. è applicabile anche all’ipotesi in cui l’azienda o il ramo d’azienda venga, anziché ceduta con compravendita, conferita in una società.

Se quella esaminata fino ad ora è la regola generale, ci sono però delle eccezioni relativamente al trasferimento dei contratti aziendali previste dall’art. 2558 c.c. delle quali è opportuno tenere conto.

 

Cessione di ramo d’azienda e debiti pregressi

Il principio stabilito dall’art. 2560 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui oggetto di cessione sia solo un ramo dell’intera azienda. In tale ipotesi,

l’acquirente risponderà solo dei debiti che dalle scritture contabili risulteranno riferirsi al ramo d’azienda a lui trasferito.

Egli invece non risponderà non solo dei debiti che dalle scritture contabili non risultino relativi alla parte di azienda da lui acquistata, ma nemmeno pro quota per i debiti relativi alla gestione complessiva dell’impresa dell’alienante.

 

Commenti a «Cessione d'azienda e responsabilità per i debiti»

3 risposte a “Cessione d’azienda e responsabilità per i debiti”

  1. Antonio Paduano ha detto:

    Volevo sapere se nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, per la cessione di rami d’azienda, è prevista anche la cessione dei debiti all’acquirente e quindi venga meno la responsabilità solidale. Grazie.

  2. La possibilità che l’acquirente dell’azienda (nei concordati appunto con cessione del complesso aziendale) si accolli i debiti è prevista dall’ultimo comma dell’art. 105 l.f. (come modalità di pagamento del prezzo e “solo se non viene alterata la graduazione dei crediti”).
    L’accollo può essere anche liberatorio, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

  3. I debiti anteriori al trasferimento dovrebbero essere già stati considerati all’interno del piano concordatario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *