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Due coamministratori di sostegno, perché no? – Trib. Genova, 17.12.2015

Pubblicato il 29/05/2016

coamministratori di sostegnoLa possibilità di nominare due coamministratori di sostegno per lo stesso beneficiario è una questione di cui si parla da tempo.

Le norme in materia di amministrazione di sostegno non prevedono tale possibilità, mentre, come spesso accade, sono sempre di più i decreti dei giudici tutelari che ammettono tale figura.

È di pochi mesi fa (17 dicembre 2015) il decreto del Giudice Tutelare di Genova che, in linea con tale posizione, nomina ad un giovane disabile entrambi i genitori come suoi coamministratori di sostegno.

Il decreto dice inoltre che tale nomina è possibile (ndr: e, tra le righe, si intuisce anche “necessaria”) quando il reciproco legame affettivo sia tale che l’esclusione di una delle figure parentali dal rapporto diretto con il beneficiario potrebbe essere pregiudizievole per quest’ultimo.
Del resto, l’applicazione del principio della bigenitorialità non trova un limite necessario nel compimento della maggiore età del figlio, stante l’equiparazione del figlio portatore di handicap grave ad un figlio minorenne.

 

Due coamministratori di sostegno con poteri differenziati

Certamente la nomina di due coamministratori di sostegno non costituisce la regola, ma rappresenta, invece, una possibilità (da tenere comunque in considerazione ma) alla quale ricorrere solo in casi particolari.

Seppure, come dicevamo, tale figura non sia prevista nel codice civile, dai provvedimenti in materia è possibile ricavare alcune condizioni che devono sussistere per potervi far ricorso:

In ogni caso, chiarisce il decreto del Giudice Tutelare di Genova,

al fine di evitare che la nomina di un co-amministratore si riveli un ostacolo al concreto e sollecito svolgimento della misura, e per garantire ai due amministratori un’autonomia operativa, è opportuno differenziare i poteri conferiti a ciascun genitore.

Dunque, come recita una famosa pubblicità “TWO IS MEGL CHE ONE”: sì alla nomina di due coamministratori di sostegno ma purché siano ben chiari (nell’interesse del beneficiario) i compiti affidati a ciascuno di essi.

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