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Conflitto di interessi fra amministratori e società

Pubblicato il 18/06/2013

conflitto di interessiIn considerazione della centralità della posizione del consiglio di amministrazione e dei singoli amministratori all’interno della società, la legge prevede e stabilisce precise regole ed obblighi di comportamento.

Tale complesso di norme è finalizzato a prevenire possibili situazioni “patologiche” nella vita della società e, in particolare, a scongiurare il verificarsi di casi, oltre che di concorrenza, anche di conflitto di interessi tra i singoli amministratori e la società.

 

Le possibili situazioni di conflitto di interessi

Il conflitto di interessi può riguardare:

Tale ipotesi è regolata, in materia di s.p.a., dall’art. 2391 c.c. che prevede un obbligo di disclosure in capo agli amministratori che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione sociale e che vi sia la prospettiva meramente “potenziale” del correlativo danno alla società.

L’art. 2391 c.c. non prescrive un obbligo di astensione dalla deliberazione dell’amministratore interessato (salvo che si tratti di amministratore delegato),

ma richiede solo che il consiglio motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
È opportuno sottolineare che, in considerazione del disposto letterale del nuovo art. 2391 c.c., appaiono superate quelle dottrine formatesi in precedenza che riferivano l’obbligo di astensione al solo esercizio del voto (G. Frè, Società per azioni, in Commentario del Codice civile, a cura di Scialoja-Branca, 1982, 469 ss.; G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano 1956, 27 ss.) ovvero anche al diritto alla discussione (F. Chiappetta, La partecipazione al voto e alla discussione dell’amministratore in conflitto, in Giur. Comm. 1991, I, 265; V. Salafia, Il conflitto di interessi nelle società di capitali, in Soc. 1996, 391 ss.; P. Fabris, I doveri dell’amministratore in conflitto di interessi, in Soc. 1996, 1258 e ss.).

Come evidenzia la giurisprudenza di merito (Trib. Bologna, Sez. IV, 20 ottobre 2006, n. 2412, in Il merito 2007, 5, 39), diversa è la disciplina dettata in materia di s.r.l., in cui non è previsto l’obbligo di comunicazione di cui in precedenza.

L’art. 2475-ter, co. 2, c.c. sanziona, infatti, la fattispecie del conflitto di interessi ove siano preliminarmente dimostrate tre condizioni: l’esistenza di un conflitto di interessi “effettivo” in capo all’amministratore; il voto “determinante” di tale amministratore ai fini dell’approvazione della contestata delibera consiliare; l’esistenza di un danno “reale” cagionato alla società con tale decisione.

 

In questo caso, la situazione di conflitto di interessi determina l’annullabilità del contratto, prevista espressamente in materia di s.r.l. dall’art. 2475 ter, co. 1, mentre  in materia di s.p.a. è regolata dalla disciplina generale di cui all’1394 c.c. e non sulla base dell’art. 2391 c.c.

Infatti, l’annullabilità del contratto è profilo che non viene disciplinato dall’art. 2391 c.c. che, riferendosi al conflitto in sede deliberativa, concerne invece l’esercizio del potere di gestione in un momento anteriore rispetto a quello in cui l’atto è posto in essere (sul punto, si rinvia ancora a D. Maffeis, op. cit., 442 ss.; C. Angelici, Amministratori di società, conflitto di interessi e art. 1394 c.c., in Riv. dir. comm., 1970, I, 135; V. Scali, Il contratto  dell’amministratore in conflitto di interessi, in www.dircomm.it).

in giurisprudenza, Cass., Sez. I,  26 gennaio 2006 n. 1525, in Riv. Not. 2006, 4, 1077).

Oltre all’annullabilità del contratto concluso dall’amministratore, il conflitto di interessi può legittimare anche l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore stesso.

 

Le autorizzazioni necessarie per evitare il conflitto di interessi

Ricostruita in questa termini la fattispecie del conflitto di interessi tra amministratori e società, è dunque possibile esaminare la questione relativa alle autorizzazioni necessarie a risolvere il conflitto nei vari casi che possono presentarsi al momento del compimento dell’atto gestorio.

Per scongiurare una possibile azione di annullamento (ex artt. 2475-ter, co. 1 o 1394 c.c.), nell’ipotesi di conflitto di interessi tra l’amministratore unico o delegato e la società, sarà necessario far precedere il compimento dell’atto da un’autorizzazione dell’assemblea dei soci o del consiglio che autorizzi il compimento dello stesso.

Sul punto, peraltro, è da segnalare una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 4 ottobre 2010, n. 20597, in Guida al diritto 2010, 42, 56), che ha comunque escluso tale soluzione nell’ipotesi in cui l’atto compiuto dall’amministratore sia contra legem o ultra vires.

Un’ipotesi limite è, infine, costituita dal caso dell’amministratore unico di società unipersonale che contratta con se stesso. In tale eventualità, alla luce di quanto disposto dagli artt. 1394 e 1395 c.c., il contratto con se stesso non potrà essere autorizzato dall’assemblea dei soci perché l’assemblea è costituita dall’unico socio, che oltre ad essere anche l’amministratore unico è l’altro contraente.

La possibilità di conflitto è esclusa, quindi, in radice perché il contenuto del contratto voluto dalla parte acquirente non può non essere che lo stesso voluto dalla parte venditrice: non solo non vi sono altri amministratori che potrebbero eccepire l’annullabilità ex art. 2391 c.c., ma non c’è neanche l’assemblea dei soci che potrebbe autorizzare espressamente l’amministratore unico  alla conclusione del  contratto con se stesso.

Nell’ambito delle società di persone, con riguardo al profilo del possibile conflitto di interessi, viene in questione la disciplina dell’art. 1394 cod. civ., per cui occorrerà ottenere il pieno consenso di tutti i soci al compimento dell’atto, scongiurando così la possibilità di una possibile azione di annullamento (in tal senso, si rinvia al Quesito n. 210-2009/I della Commissione Studi d’Impresa del C.N.N.).


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Commenti a «Conflitto di interessi fra amministratori e società»

Una risposta a “Conflitto di interessi fra amministratori e società”

  1. […] La centralità della posizione degli amministratori all’interno della società impone a loro carico specifici obblighi e divieti per prevenire possibili situazioni, oltre che di concorrenza, anche di conflitto di interessi con la società stessa.  […]

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