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Le nullità nel contratto di locazione.

Pubblicato il 12/01/2015

nullità locazioneQuali sono le possibili cause di nullità del contratto di locazione? Cosa dice la normativa in materia?

È necessario distinguere tra disposizioni codicistiche e legislazione speciale. Infatti, mentre le norme del codice civile in materia di locazione sono sostanzialmente derogabili (le parti, cioè, sono libere di determinare come credono il contenuto del contratto), la normativa speciale, invece, – a partire dalla legge sull’equo canone, l. 392/1978 -, stabilisce in maniera precisa il contenuto “minimo” del contratto.

Fatte salve le ipotesi di nullità previste dal codice per il contratto in genere (ad es., ai sensi dell’art. 1418 c.c. per mancanza di uno dei requisiti essenziali, per contrasto con norme imperative, ecc.), è, dunque, a tali ultime disposizioni che è necessario rifarsi per evitare di incorrere in eventuali sanzioni di nullità dello stesso contratto o di sue singole clausole.

In particolare, in considerazione della casistica pressoché sterminata, è opportuno limitare l’esame proprio a quest’ultima ipotesi, ossia alle singole clausole del contratto di locazione, tenendo in considerazione la numerosa giurisprudenza, anche in materia fiscale, che è intervenuta sull’argomento.

 

Le clausole nulle

Come abbiamo anticipato, innumerevoli sono state le clausole oggetto di pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, sia per quanto riguarda le locazioni abitative che quelle ad uso non abitativo. In ogni caso, comunque, attraverso la sanzione della nullità il legislatore ha voluto porre rimedio a situazioni di squilibrio contrattuale, in cui una delle parti, generalmente il conduttore, potrebbe trovarsi per effetto di una tale clausola.

Così, è stata dichiarata la nullità:

In materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, è stata stabilita la nullità:

 

I rimedi alle ipotesi di nullità

L’inserimento di una di queste clausole nel contratto viene risolto attraverso il meccanismo della nullità parziale (art. 1419 c.c.) e della sostituzione automatica della clausola prevista (art. 1339 c.c.).
In questo modo la clausola nulla non viene eliminata, e neppure rende nullo l’intero contratto, ma viene sostituita automaticamente con quanto previsto dalle norme in materia.

 

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