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Crisi d’impresa, appalto e subappalto

Pubblicato il 23/04/2014

crisi d'impresaLe questioni derivanti dalla crisi d’impresa e, in particolare, il problema della preducibilità di determinati crediti è questione senza alcun dubbio centrale nell’ambito delle procedure concorsuali.
È l’art. 111 L.F., dopo aver indicato l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, ad individuare la categoria dei crediti prededucibili, ossia quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e sorti in funzione o in occasione di procedure concorsuali, sia fallimentari che concordatarie. Tutti i crediti sorti prima hanno natura concorsuale, e in ossequio al principio della par condicio creditrorum, concorrono assieme agli altri nella distribuzione dell’attivo.

 

Crisi d’impresa e appalto

Il criterio della prededucibilità di determinati crediti trova una particolare applicazione in materia di appalti. L’art. 118 del Codice degli Appalti stabilisce, infatti, che l’ente appaltante deve sospendere i pagamenti nei confronti dell’appaltatore, se questi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore. Letta “al contrario”, tale previsione stabilisce il carattere prededucibile del credito del subappaltatore in caso di procedure concorsuali: il pagamento del subappaltatore costituisce condizione di esigibilità del credito dell’appaltatore fallito nei confronti dell’ente pubblico, e dunque deve avvenire in via preferenziale, costituendo poi un vantaggio di cui beneficiano tutti i creditori sociali.

Sull’argomento è intervenuta una recentesentenza del Tribunale di Bolzano(25.2.2014), che ha disatteso la posizione fino ad ora prevalente della Cassazione (3402/2012), fornendo una lettura (parzialmente) differente delle norme in esame.
In particolare, dal raccordo tra l’art. 111 L.F. e l’art. 118 del Codice degli Appalti il Tribunale giunge ad affermare la prevalenza dei principi che regolano la procedura concorsuale (e che stabiliscono, dunque, la parità di trattamento tra i creditori sociali, fatte salve le cause legittime di prelazione) rispetto al Codice degli Appalti.

 

Prededucibilità e concordato con continuità aziendale

Secondo la sentenza in esame, l’unica eccezione ai principi sopra espressi è costituita dall’ipotesi del concordato con continuità aziendale, essendo prevista solo per questa categoria di concordati la possibilità di proseguire a determinate condizioni i contratti stipulati con l’ente pubblico, in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso.

Quanto disposto dall’art. 118, III co. del Codice degli Appalti, di cui si è detto in precedenza, presuppone, infatti, l’esistenza di un contratto ancora in corso di esecuzione e da portare a termine, che deve essere portato a termine, e ciò è riferibile alle tipologie di concordato di cui  pertanto pacifico che possa riferirsi solamente ai casi di concordato con continuità aziendale.
In caso di fallimento dell’affidatario, invece, il contratto tra P.A. e appaltatore si scioglie ipso jure, venendo meno l’operatività dell’art. 118 Cod. App. Si noti, inoltre, che tale situazione si verifica comunque anche nell’ipotesi in cui il giudice fallimentare abbia autorizzato l’esercizio provvisorio, stante il disposto degli artt. 38 e 140 del Cod. Appalti, secondo cui le stazioni appaltanti pubbliche non possono intrattenere rapporti contrattuali con appaltatori falliti.

Secondo il Tribunale di Bolzano, dunque, l’ente pubblico appaltante che ha un debito nei confronti dell’appaltatrice fallita per opere da questa realizzate, direttamente o per mezzo di subappaltatori, deve adempiere la sue obbligazioni e pagare quanto dovuto alla procedura fallimentare. Sarà poi la procedura ad effettuare le ripartizione dell’attivo fra i diversi creditori, e ciò nel rispetto della graduazione determinata dalle norme fallimentari e civilistiche, ossia senza il riconoscimento di alcun diritto di prededuzione a favore dei subappaltatori.

>> Per leggere il testo integrale del provvedimento clicca QUI

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