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Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale

Pubblicato il 05/02/2014

responsabilità genitorialeLa legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha inciso profondamente sul diritto di famiglia apportando modifiche sostanziali e di grande momento, con il fine di assicurare l’eguaglianza giuridica di tutti i figli, nati nel matrimonio o al di fuori del vincolo coniugale.

Ne abbiamo già parlato in precedenza, anche nel nostro ebook dedicato alla revisione delle norme in materia di filiazione, ma vediamo ora alcuni aspetti particolari.


La responsabilità genitoriale

Di particolare rilevanza è l’introduzione, con l’art. 316 c.c. novellato, della nozione di responsabilità genitoriale, che a decorrere dal prossimo 7 febbraio (data di entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, di attuazione della riforma), supererà e sostituirà quella di «potestà genitoriale».

Rispetto alla disciplina attuale, si assiste ad un fondamentale mutamento di prospettiva: la nozione di potestà genitoriale, malgrado le innovazioni avutesi nel corso degli anni, non ha perso alcune tracce della sua origine, continuando ad accordare preminenza alla posizione del genitore rispetto a quella del figlio minore, relegando quest’ultimo a destinatario incidentale dell’autorità personale e patrimoniale altrui; con la riforma, invece, il centro di interessi sarà rappresentato dal minore, non più soggetto ad un potere-dovere del genitore, ma titolare di diritti alla cura, al mantenimento, all’istruzione e all’educazione. In tal modo il legislatore intende allineare la disciplina sulla filiazione ad un’idea comunitaria della famiglia, permeata sulla collaborazione ed indirizzo del genitore verso il figlio minore, in un piano di parità e rispetto della personalità di quest’ultimo.

Della responsabilità genitoriale, termine cui già da tempo la nostra giurisprudenza ha dato ingresso (Cass. n. 10102/04 e n. 18863/11), il legislatore – con una scelta intenzionale e condivisibile – non fornisce alcuna definizione, in primo luogo per la necessità di non cristallizzare la nuova figura in rigidi schemi classificatori (che rischierebbero di renderla, col tempo, anacronistica), consentendo piuttosto di riempirla di contenuti con l’evolversi dei rapporti sociali e familiari, in particolare dei rapporti genitori-figli. Peraltro, interessanti spunti sul significato da attribuire all’istituto possono ricavarsi dal Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione nell’ambito dell’Unione Europea delle decisioni in materia matrimoniale che presentino elementi di transnazionalità (ad esempio genitori di diversa cittadinanza), dove è data una definizione di responsabilità genitoriale, quale l’insieme dei «diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore», diritti e doveri che comprendono l’affidamento ed il diritto di visita.


Le modifiche nel Codice Civile

A riforma in vigore, la disciplina della responsabilità genitoriale si presenterà più organica quanto a sistemazione nel Codice civile, rispetto all’impianto attuale, dove le norme relative ai rapporti tra genitori e figli sono contenute in parte nel Libro primo al Titolo IX (rubricato “Della potestà dei genitori”), e in altra parte al Titolo VI sul matrimonio. Dal prossimo 7 febbraio, le norme in parola saranno inserite nel Titolo IX del Libro primo (la cui rubrica verrà sostituita in “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”), che sarà suddiviso in due Capi:

– nel Capo I saranno contenute le norme che disciplinano i rapporti tra genitori e figli, sia con riferimento agli aspetti personali e patrimoniali, sia quanto alle disposizioni relative agli obblighi di mantenimento;

– nel Capo II saranno raccolte e riordinate tutte le disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero di procedimenti con i quali i genitori non coniugati chiedono l’adozione di provvedimenti per disciplinare l’affidamento o il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.

Più nel dettaglio la nuova formulazione dell’art. 316 c.c., in ossequio al principio della bigenitorialità, prevedrà, anzitutto, l’esercizio di comune accordo da parte dei genitori, coniugati o meno, della responsabilità genitoriale, sempre nel rispetto della capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio.

Inoltre, non conterrà limiti temporali quanto alla durata della responsabilità genitoriale, al contrario di quanto previsto per la potestà, riconosciuta in capo ai genitori sino alla maggiore età, o all’emancipazione del figlio. La responsabilità genitoriale, invero, permarrà ben oltre la maggiore età e (quanto al profilo del mantenimento) fino al raggiungimento della piena autonomia economica dei figli; mentre per altri aspetti (solo indirettamente economici), come la rappresentanza ed i poteri dei genitori riconosciuti in mancanza della capacità di agire del figlio minore, cesserà al raggiungimento della maggiore età del figlio.

Un importante riferimento è quello alla scelta della residenza abituale del minore che i genitori, anche se non coniugati, dovranno compiere di comune accordo.

Nelle ipotesi di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza, si segnala, rispetto alla disciplina attuale, l’obbligo del giudice chiamato a dirimerlo di procedere ad un preliminare ascolto del minore, all’esito del quale suggerire le determinazioni ritenute più opportune ovvero indicare il genitore più idoneo a curare l’interesse del figlio. In tal modo sarà eliminata la norma, altamente discriminatoria, che prevede il diritto del padre di adottare i provvedimenti urgenti in caso di grave pregiudizio per il figlio, in favore di una piena applicazione del principio di bigenitorialità e di eguaglianza formale e sostanziale tra i genitori.

Di particolare importanza gli ultimi due commi del nuovo art. 316 c.c.: nel Codice civile non saranno più presenti due norme distinte (gli attuali art. 316 e 317-bis c.c.) per l’esercizio della responsabilità genitoriale, a seconda che si tratti di figli nati nel matrimonio o in assenza di vincolo coniugale, ma una sola norma, superando così le distorsioni derivanti dall’attribuzione della potestà sul figlio «naturale» al genitore convivente, o in mancanza a quello che per primo ha effettuato il riconoscimento.
Nel caso di figli nati fuori del matrimonio la regola sarà quella dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore che ha riconosciuto il figlio, e nel caso di riconoscimento compiuto da entrambi i genitori, l’applicazione del principio della bigenitorialità imporrà che siano entrambi a esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, salve diverse disposizioni del giudice, che potrà sospendere l’esercizio della stessa in capo ad uno dei genitori, qualora questi abbia tenuto comportamenti pregiudizievoli (dovendo egli, tuttavia, continuare a vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio).

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