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Disposizioni testamentarie a favore dell’amministratore di sostegno

Pubblicato il 15/01/2018

disposizioni testamentarieLa validità o meno delle disposizioni testamentarie del beneficiario di amministrazione di sostegno è un problema ancora poco analizzato dalla giurisprudenza e sulla quale, anche per questo, vi è poca chiarezza.
Le questioni da esaminare sono diverse: innanzitutto, il beneficiario di amministrazione di sostegno può fare testamento?
Ammesso che ciò sia possibile, entrando più in profondità nella vicenda, il problema ulteriore è valutare se il beneficiario può nominare erede il proprio amministratore di sostegno. Letta al contrario, la stessa domanda riguarda la possibilità per l’amministratore di sostegno (anche per interposta persona) di giovarsi o meno di una disposizione testamentaria predisposta a suo favore dal beneficiario.

La risposta di impulso è quasi sicuramente un categorico “no” unito poi ad affermazioni in merito a sicure circonvenzioni di incapaci da parte dell’ads di turno, ecc ecc.
Come spesso succede, tuttavia, la risposta esatta è un molto più generico “dipende”. Esaminiamo meglio il problema per cercare di fare chiarezza sul punto.

 

Le norme di riferimento

Sul rapporto tra amministrazione di sostegno e disposizioni testamentarie del beneficiario le uniche norme di riferimento sono gli articoli 596 e 599 c.c., applicabili all’ads “in quanto compatibili” in virtù del richiamo effettuato dall’art. 411, comma 2, c.c.
Tali norme stabiliscono, in particolare, la nullità delle clausole testamentarie effettuate a favore dal tutore o di soggetti interposti, da parte di chi è sottoposto a tutela e, in virtù del richiamo di cui all’art. 411 c.c., anche da parte di chi è sottoposto ad amministratore di sostegno.

L’art. 596 c.c. fa riferimento a soggetti incapaci e, dunque, perché si verifichi la nullità prevista è necessario che il beneficiario non sia capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
Ma la nomina di un amministratore di sostegno non è un fatto necessariamente incapacitante per il beneficiario. Per poter azionare l’art. 596 c.c. è dunque necessario esaminare il contenuto del decreto di nomina.

 

La giurisprudenza in materia di disposizioni testamentarie e ads

In materia di amministrazione di sostegno le poche pronunce riguardanti le disposizioni testamentarie del beneficiario si soffermano più sugli aspetti relativi alla possibilità di concludere atti personalissimi (donazione, testamento, ecc.) che al loro effettivo contenuto.

Segnaliamo, però, una recente sentenza del 6 maggio 2017 del Tribunale di Trieste ha stabilito che l’ambito di applicabilità della disposizione di cui all’art. 411, comma 2, c.c. (nella parte in cui prevede che gli artt. 596 e 599 c.c. si applicano anche all’amministratore di sostegno in quanto compatibili) deve ritenersi limitato alla sola figura dell’amministrazione sostitutiva. Secondo il Tribunale, dunque

il soggetto sottoposto ad una pura amministrazione di assistenza, invece, deve essere considerato in grado di disporre per testamento a favore dell’amministratore di sostegno.

Inoltre, nel caso in cui il de cuius soggetto ad amministrazione di sostegno era capace di intendere e di volere al momento del testamento, in virtù di quanto sopra deve ritenersi inapplicabile anche l’art. 599 c.c. per i soggetti interposti (ad es., il padre, la madre, i discendenti, il coniuge del beneficario, ecc.).

Secondo la sentenza, quindi, poiché l’amministrazione di sostegno si applica indipendentemente dalla sussistenza di un’infermità mentale che comprometta la capacità naturale di intendere e di volere (e poiché, inoltre, l’articolo 411, comma II, non fa alcuna distinzione fra le due tipologie di amministrazione di sostegno, sostitutiva e assistenziale) sarà necessario esaminare il contenuto del decreto di nomina per poter ritenere applicabili o meno le disposizioni di cui sopra.

Quindi, alla domanda se il beneficiario può nominare erede il proprio amministratore di sostegno, la risposta giusta è “dipende”!

 

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