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Inamissibilità del libro soci e cessione di partecipazioni

Pubblicato il 24/05/2012

Dopo aver evidenziato alcuni problemi e difficoltà applicative poste dalla norma, in particolare per quanto riguarda la verifica della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, del diritto di opzione, alla partecipazione alle assemblee e alla riscossione degli utili (1), la dottrina ha ammesso “la facoltativa adozione per scelta statutaria” del libro dei soci nelle s.r.l. (Massima n. 115 del 10 marzo 2009 del Consiglio Notarile di Milano (2)), e ciò tra l’altro per ragioni di opportunità, ossia per “raccogliere e disporre, con facilità e immediatezza, le principali informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società” nonché per “controllare e gestire in modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale”. Per inciso, non si può non osservare che ammettendo la possibilità sostenuta dalla posizione appena esposta, qualora tutte le s.r.l. adottassero in via volontaria il libro soci facendo decorrere gli effetti dei trasferimenti (3) dall’iscrizione in tale libro, la novità legislativa verrebbe di fatto cancellata e resa del tutto inutile. Dell’argomento si è occupata anche una recentissima pronuncia del giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Verona, n. 1289 del 14 settembre 2009, la quale, in contrasto con la posizione dottrinale appena esposta, ha invece affermato a chiare lettere che il primo comma dell’art. 2470 c.c. è norma avente natura cogente ed imperativa, il cui contenuto non è quindi derogabile dall’autonomia privata. Nella pronuncia si legge testualmente che “non vi è alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo comma dell’articolo 2470 del Codice Civile”, e ciò anche in considerazione del “secco tenore letterale della norma, significativamente irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell’autonomia privata, diversamente da quanto sovente prevede il sistema giuridico delle società”. Tali affermazioni, nella loro perentorietà, inducono ad una riflessione in merito all’autonomia statutaria delle parti che caratterizza pacificamente la struttura della nuova s.r.l. dopo la riforma del 2003, ed ai limiti in cui tale autonomia è ancora eventualmente esercitabile nella specifica fattispecie in esame. Circa la possibilità di istituire su base volontaria il libro soci (4) si ritiene non vi siano particolari dubbi. Tale documento potrebbe certamente rispondere ad un interesse sociale meritevole di tutela (si pensi, ad esempio, all’opportunità di evitare periodiche ispezioni del registro delle imprese da parte degli amministratori (5)) e servirebbe inoltre ad annotare le variazioni della compagine sociale o nelle partecipazioni dei singoli soci nonché il domicilio e/o i diversi recapiti dichiarati dai soci ove effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dallo statuto sociale. Più discussa e discutibile è invece la possibilità di subordinare (ancora) gli effetti di fronte alla società di un trasferimento di partecipazione alla iscrizione nel libro soci istituito volontariamente. Come già evidenziato, ove si ammettesse tale eventualità, riprenderebbe espressamente vigore la previgente disciplina dell’art. 2470 c.c. sul punto espressamente modificata dalla legge 2/2009. Una prima indicazione a riguardo viene fornita (ed evidenziata dalla pronuncia del Tribunale di Verona) dall’assenza nell’art. 2470 c.c. dell’inciso “salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”, invece mantenuto nel primo comma dell’art. 2469 c.c., in tema di trasferimento delle partecipazioni. In altri termini, mentre il legislatore consente alle parti ampia libertà di subordinare il trasferimento di partecipazioni a condizioni e limiti, ed addirittura di stabilirne l’intrasferibilità (art. 2469), analoga concessione non sembra ammessa in merito agli effetti del trasferimento (art. 2470) che decorrono verso la società dal momento del deposito presso l’ufficio del registro delle imprese. Anche l’osservazione secondo cui la mancanza del libro soci comporterebbe de plano l’impossibilità di applicazione di clausole di gradimento o di prelazione o similari non appare determinante. L’inefficacia di un trasferimento per violazione di tali clausole prescinde infatti dall’esistenza o meno del libro soci : spetterà infatti alle parti, all’atto di cessione, ovvero al notaio, la verifica delle condizioni richieste dallo statuto per l’efficace trasferimento o costituzione di diritti sulla partecipazione sociale. Inoltre, così come avveniva prima della novella, l’eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittima l’esercizio dei diritti sociali. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, la posizione espressa dal Tribunale di Verona appare parzialmente condivisibile. Potrà essere quindi istituito un libro (delle comunicazioni dei) soci volontario ma il rispetto dei principi inderogabili in materia societaria (e precisamente, nel caso che ci occupa, la decorrenza degli effetti del trasferimento delle partecipazioni dal momento del deposito) imporrà la necessità di riformulare adeguatamente le singole clausole statutarie, in particolare prevedendo specifici criteri idonei a consentire l’esatta e puntuale individuazione dei soci cui inviare le comunicazioni e legittimati ad intervenire in assemblea, ecc., ad esempio richiedendo ai soggetti interessati la giustificazione della loro qualità di socio o di titolare di diritto reale attributivo del diritto di voto mediante l’esibizione di un valido titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese.

 

(1) A tal riguardo, si rinvia ad un precedente articolo, M. Magri, “La soppressione del libro soci nella società a responsabilità limitata” (il cui testo integrale è pubblicato all’indirizzo www.personaedanno.it/cms/data/articoli/013343.aspx?abstract=true) in cui si affermava testualmente che “alla luce di quanto sinora esposto, appare evidente quindi che, vigente la nuova disciplina, assumeranno maggiore rilievo le risultanze del registro delle imprese, cui gli amministratori e soci della società a responsabilità limitata saranno tenuti a far continuo riferimento, gli uni per la corretta gestione della società (ad es., in materia di convocazione delle assemblee), gli altri per l’esercizio dei propri diritti uti socii”.

(2) Testo completo all’indirizzo http://www.scuoladinotariatodellalombardia.org/massime.htm .

(3) Ci si riferisce, in particolare, all’acquisizione dello status di socio, sia ai fini dell’esercizio dei diritti che della spettanza degli obblighi nei confronti della società.

(4) Un’indicazione in tal senso è fornita anche dall’art. 2218 c.c., il quale, in materia di scritture contabili, ammette la possibilità per la società, così come per qualsiasi imprenditore commerciale, di istituire libri e scritture ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.

(5) G. Petrelli, “La soppressione del libro soci delle s.r.l.”, in Le Società, n. 4/2009, pag. 425.

(6) In tal senso si esprime anche la massima I.L.1 (Effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione effettuato in violazione dei limiti statutari al suo trasferimento) del Comitato Regionale dei Consigli Notarili del Triveneto, secondo cui “la cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento (art. 2469 c.c.: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dalla L. 2/2009)” (http://www.trivenetogiur.it/pag/massime_triveneto.php?id=104).