pubblicazioni

Pubblicazioni

Le responsabilità dell’Amministratore di Sostegno.

Pubblicato il 02/10/2014

responsabilità ammnistratore di sostegnoUna delle questioni di maggior interesse in materia di Amministrazione di Sostegno è, senza alcun dubbio, quella relativa alle responsabilità che derivano a seguito dell’assunzione dell’incarico (che avviene dopo aver prestato il giuramento di rito davanti al Giudice Tutelare).

È di questi giorni la notizia apparsa su alcuni quotidiani di un AdS indagato per il reato di peculato aggravato per aver distratto somme ingenti per finalità personali dai conti correnti dei propri tutelati, nei confronti dei quali, in alcuni casi, non avrebbe provveduto nemmeno al pagamento delle spese essenziali per il loro sostentamento.

Cerchiamo di analizzare e di capire meglio la questione partendo dal rendiconto.

 

La responsabilità dell’Amministratore di Sostegno e il rendiconto

Il rendiconto è il documento con il quale l’amministratore di sostegno informa periodicamente il Giudice Tutelare dell’attività svolta. Dal punto di vista della gestione patrimoniale, tale documento indica tutte le entrate e le uscite del beneficiario nel periodo preso a riferimento, generalmente annuale.

Il rendiconto è, dunque, lo strumento che consente al Giudice di supervisionare l’attività dell’amministratore e non è finalizzato a sanzionare eventuali anomalie.

 

Cosa dice la legge?

La legge non risponde espressamente all’interrogativo: nel codice è solo previsto che, nel caso di contrasto, di atti dannosi o di negligenza da parte dell’amministratore di sostegno, determinati soggetti (art. 410, II comma, c.c.) possano rivolgersi al giudice tutelare, il quale «adotta» gli opportuni provvedimenti.

Il giudice tutelare potrà disporre i provvedimenti richiesti per la cura della persona e per la gestione del patrimonio, come la sostituzione dell’amministratore, non potrà però decidere né sulla ammissibilità, né sulla quantificazione dei danni conseguenti agli atti compiuti dall’amministratore o causati dalla sua negligenza. La domanda di risarcimento dei danni deve essere proposta al Tribunale ordinario.

In questo caso l’amministratore di sostegno deve rispondere dei danni causati al beneficiario o ai terzi, in base alle regole dettate in materia di tutela (artt. 382, 411 c.c.). È importante sottolineare, comunque, che la responsabilità dell’amministratore di sostegno, responsabilità che è ritenuta in senso lato di natura contrattuale, è una responsabilità specifica e limitata agli atti e ai compiti affidatigli dal giudice tutelare nel decreto di nomina.

Per quanto specifica, ritengo tuttavia che a carico dell’amministratore di sostegno si possa configurare un’eventuale responsabilità ex 2047 c.c. (per il danno cagionato dall’incapace), in funzione degli obblighi di protezione e di sorveglianza ad esso affidati, per cui potrebbe essere chiamato a rispondere anche di eventuali danni che il beneficiario del tutto privo di autonomia arrechi, a sé o a terzi, compiendo atti in violazione della legge o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, a causa della negligenza dell’amministratore di sostegno nel provvedere all’adempimento dei compiti lui affidati.

L’Amministratore di Sostegno non risponde in ogni caso dei fatti di rilievo penale posti in essere dal beneficiario.

 

L’Amministratore di Sostegno come pubblico ufficiale

L’amministratore di sostegno riveste la qualità di pubblico ufficiale, in considerazione della sua potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare (Trib. La Spezia, sez. penale, sentenza 25 gennaio 2010 n. 3) e, pertanto, risponde del reato di peculato (art. 314 c.p.) nel caso in cui, in ragione del proprio incarico, si appropriasse di denaro o di beni mobili del beneficiario.

Commenti a «Le responsabilità dell'Amministratore di Sostegno.»

5 risposte a “Le responsabilità dell’Amministratore di Sostegno.”

  1. studiolegalemagri ha detto:

    Per rompere il ghiaccio, cominciamo noi…
    Viste le responsabilità dell’AdS, quali dubbi avete quando dovete predisporre e presentare il rendiconto al Giudice Tutelare? Avete timore di non aver rendicontato correttamente l’attività svolta?
    Fateci sapere la vostra personale esperienza!

  2. Serena Zoboli ha detto:

    L’AdS, una volta nominato, deve partire “col piede giusto” leggendo molto attentamente il decreto di nomina, che contiene, tra l’altro, tutti i poteri che gli sono stati attribuiti dal Giudice. Per tutto ciò che non compare, va fatta istanza di autorizzazione al Giudice.
    Altro principio ispiratore che l’AdS non deve mai dimenticare: le somme in disponibilità del beneficiario devono essere spese – nei limiti definiti sul decreto – nell’ esclusivo
    interesse dell’assistito ed in funzione dei suoi bisogni e del suo benessere psicofisico.

  3. studiolegalemagri ha detto:

    Altro suggerimento (“pratico”): se il decreto di nomina non è facilmente comprensibile (es., “l’AdS può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione…”) è opportuno fissare un appuntamento con il Giudice Tutelare (pare impossibile, ma si può parlare con il giudice!) per avere chiarimenti e al limite presentare un’apposita istanza per essere autorizzati a compiere un particolare atto.

  4. Serena Zoboli ha detto:

    Come si fissa un appuntamento con il Giudice?

  5. studiolegalemagri ha detto:

    Avere un appuntamento con il Giudice Tutelare è abbastanza semplice: è sufficiente inviare una mail o un fax alla cancelleria (N.B.: della Volontaria Giurisdizione) del Tribunale competente chiedendo un appuntamento con il Giudice che segue il nostro caso (per cui è il caso di inserire nel fax o nella mail i dati del beneficiario e, se lo si conosce, anche il numero del procedimento).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *