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Le prelazioni legali nella giurisprudenza più recente

Pubblicato il 07/06/2013

Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 14049 – In materia di contratti agrari, la vendita del fondo effettuata dal proprietario in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte del coltivatore che abbia esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall’art. 8 della legge n. 590 del 1965 per l’operatività del diritto al riscatto, deve, tuttavia, equipararsi ad esse e considerarsi presupposto idoneo all’esercizio del riscatto da parte del coltivatore pretermesso nei confronti del terzo acquirente, a nulla rilevando che, a fronte del rifiuto di accettazione del corrispettivo, da parte del creditore, il prelazionante non abbia effettuato il deposito liberatorio della relativa somma nei termini di legge (art. 1210 c.c.).

Cass. Civ., Sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 23685 – In tema di contratti agrari, qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di alcuni fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione legale da parte degli aventi diritto, e costoro abbiano violato tale condizione, esercitando la prelazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero senza il rispetto delle relative modalità, il promittente acquirente non è titolare di un diritto di prelazione e quindi non può esercitare l’azione di riscatto, potendo invece chiedere sia la dichiarazione di nullità del contratto stipulato dal promissario venditore con il terzo, sia l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., nei confronti del promissario alienante, che non ha mai cessato di essere proprietario del fondo, avendo disposto di questo con atto nullo, pertanto, privo di effetti (richiama Cass. n. 11375 del 2010; Cass. n. 24530 del 2008; Cass. n. 4785 del 1982).

Cass. Civ., Sez. VI, 18 settembre 2012, n. 15693L’azione vertente sull’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell’affittuario, in ordine ad un contratto preliminare di compravendita del fondo dal medesimo condotto, ha natura personale, attesa la sua riconduzione a fattispecie tipica di natura contrattuale, onde ad essa trovano applicazione gli art. 18 e 20 c.p.c.

Cass. Civ., Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8545– Il proprietario che intende alienare il proprio fondo rustico, deve notificare al coltivatore, o al proprietario confinante, la proposta di alienazione a terzi, trasmettendo il preliminare di compravendita nel quale debbono essere indicati (i) il nome dell’acquirente, (ii) il prezzo di vendita e (iii) le altra norme pattuite.
In particolare, con l’indicazione delle “norme pattuite”, la legge si riferisce alle pattuizioni intercorse tra il promittente venditore ed il promissario acquirente, alle quali, in caso di esercizio del diritto di prelazione, l’affittuario o il confinante subentra, fatta eccezione per quelle riguardanti i tempi per il pagamento del prezzo, che sono quelli indicati dalla legge con previsione inderogabile.
Con l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario o del confinante in maniera conforme al contratto preliminare, si mette in moto il procedimento acquisitivo della proprietà del fondo che si realizza attraverso il subentrare dello stesso affittuario, o del confinante, nel contratto preliminare, il quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute.
Sul punto, del resto, questa Corte (Cass. n. 1869/2006) ha già avuto modo di stabilire che, ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione, alla dichiarazione dell’avente diritto deve fare seguito il pagamento del prezzo indicato nel preliminare, non rilevando il fatto che in esso sia indicata per l’errore anche una particella catastale non oggetto del contratto, qualora risulti che tale indicazione è frutto di mero errore e non incide né sull’identificazione del bene, su cui ricade la prelazione , né sulla determinazione contrattuale del suo valore.
Nella presente fattispecie la volontà della parti espressa nel contratto di compravendita, a seguito all’esercizio del positivo esercizio del diritto di prelazione, deve essere integrata necessariamente dalla normativa inderogabile come sopraesposta, ed il prezzo pattuito è determinato con riguardo a quanto previsto nel preliminare e nella denuntiatio comunicata dal proprietario al confinante. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Trento, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 1538 c.c. alla prelazione agraria, stante l’indifferenza delle eventuali dimensioni del fondo ai fini della determinazione del prezzo.

Cass. Civ., Sez. UU., 26 aprile 2012La prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi. Ne consegue che, se la P.A. bandisca l’asta pubblica per l’alienazione di un bene, (nella specie, un fondo agricolo), in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione , (nella specie, affittuari e coltivatori del fondo), che non partecipino all’asta, ma in favore dei quali il bene venga trasferito allo stesso prezzo dell’aggiudicazione, la controversia promossa dal soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione contro l’Amministrazione ed i prelazionari, benché introdotta da soggetto titolare di un mero interesse legittimo in quanto non aggiudicatario definitivo, e prospettata sotto il profilo dell’illegittimità dei provvedimenti con cui l’ente pubblico ha disposto il successivo trasferimento del bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, siccome l’azione esercitata tende a contestare il legittimo esercizio del diritto di prelazione del quale i convenuti sono titolari, nonché il diritto di proprietà dagli stessi acquistato sul bene.

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