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Partecipazione di dipendente pubblico in società con scopo di lucro

Pubblicato il 30/09/2013

DSCF8625La materia dell’incompatibilità nel pubblico impiego è disciplinata dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001, che stabilisce l’applicabilità della disciplina sull’incompatibilità di cui agli art. 60 e ss del d.P.R. 3/57 a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, nonché ai dipendenti degli enti locali.

Tale disciplina prevede che l’impiegato pubblico non possa “esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”.

La finalità della norma è quella di garantire l’imparzialità, l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 97 Cost., nonché quella di evitare la creazione di centri d’interesse alternativi all’ufficio pubblico in capo all’impiegato, che lo distoglierebbero dai propri doveri istituzionali.

 

La decadenza dall’incarico

La sanzione prevista per la violazione di detto divieto è la decadenza dall’incarico, che consegue automaticamente alla mancata cessazione della causa dell’incompatibilità nel termine di 15 giorni dalla ricezione di una diffida da parte del Ministro o del Direttore Generale Competente; laddove l’impiegato, al contrario, obbedisca alla diffida, facendo cessare la causa di incompatibilità, rimane comunque soggetto ad una possibile azione disciplinare ex art. 55 d.lgs. 165/2001.

La decadenza dal servizio non ha natura sanzionatoria né disciplinare, ma consegue alla perdita dei requisiti di indipendenza e totale disponibilità peculiari del rapporto di pubblico impiego, distinguendosi completamente dal licenziamento disciplinare, con conseguenze rilevanti sull’assenza di contraddittorio e sulla sottrazione della materia dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 17437 del 12/10/2012 e Cass. n. 967 del 19/01/2006).

 

Le eccezioni al divieto

Se quella esaminata finora costituisce la disciplina generale in materia di partecipazione di dipendente pubblico ad una società con scopo di lucro, non tutte le situazioni rientrano nel divieto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001.

L’assunzione di incarichi extra-istituzionali da parte di un dipendente pubblico è consentita solo laddove il lavoratore assuma la qualità di socio in una società di capitali o in una società di persone, ma senza poteri di amministrazione, mentre l’assunzione di cariche gestionali è considerata “quale elemento oggettivo e automatico atto a perpetrare l’incompatibilità, senza che necessiti una valutazione sulla intensità dell’impegno o sui riflessi negativi riscontrabili sul rendimento nel servizio e sull’osservanza dei doveri d’ufficio” (Cass. n. 967 del 19/01/2006).

Inoltre, non a tutti i dipendenti pubblici è preclusa l’assunzione di cariche in società con scopo di lucro; infatti, l’art. 1, comma 56 della l. 662/96 ha stabilito che

le disposizioni in tema di incompatibilità dei pubblici dipendenti non trovano applicazione nei confronti di quei soggetti che svolgano attività lavorativa a tempo parziale, con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

A tal proposito, il comma 58-bis stabilisce la necessità di individuare mediante un apposito decreto ministeriale le attività in funzione delle quali alla P.A. è riconosciuto il potere di negare la riduzione dell’orario di lavoro, in attuazione del quale sia la legge che la contrattazione collettiva hanno individuato delle vere e proprie ipotesi di esclusione del diritto del pubblico dipendente alla trasformazione a part-time del rapporto di lavoro.

In conclusione, dunque, occorre fare riferimento anche a tali normative per verificare se il singolo rapporto possa essere trasformato in part-time e se, in conseguenza della trasformazione, l’impiegato possa assumere cariche gestionali.

Commenti a «Partecipazione di dipendente pubblico in società con scopo di lucro»

Una risposta a “Partecipazione di dipendente pubblico in società con scopo di lucro”

  1. Oscar Giorgetti ha detto:

    Salve
    sono dipendente di una ex municipalizzata ora S..p.a di Comuni esercente attività di trasporto pubblico di persone regolamentata con regio decreto 448 e vorrei costituire una s.r.l. allo scopo di gestire un’azienda agricola. Vorrei mantenere l’attuale lavoro richiedendo un part time anche inferiore al 50%. A vostro avviso e’ possibile ? Grazie e Cordiali saluti.

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