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Registro di anagrafe condominiale e privacy

Pubblicato il 13/05/2015

registro di anagrafe condominialeLe nuove norme in materia di condominio hanno attribuito all’amministratore anche il compito di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Lo prevede l’art. 1130, I comma, n. 6 c.c., che stabilisce che in tale documento devono essere indicate, tra l’altro, le generalità dei singoli comproprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, il loro codice fiscale e la residenza o il domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.

Anche nella tenuta del registro di anagrafe condominiale l’amministratore deve, ovviamente, attenersi al rispetto dei principi stabiliti dal Codice della Privacy per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento dei dati e delle informazioni riguardanti i condomini.

Esaminiamo quali sono i punti salienti della questione.

 

La tenuta del registro di anagrafe condominiale

Il problema della privacy in condominio è uno degli aspetti fondamentali nei rapporti tra condomini ed amministratore. Quest’ultimo deve, dunque, conciliare gli obblighi impostigli dal codice con il rispetto della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

La riforma del condominio stabilisce che in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni da parte dei condomini interessati, l’amministratore dovrà richiedere i dati con lettera raccomandata indirizzata agli stessi.
In caso di omessa o incompleta risposta, lo stesso amministratore ha la facoltà di acquisire tali dati autonomamente ponendo il relativo costo a carico dei responsabili.

La richiesta di informazioni da parte dell’amministratore di condominio deve limitarsi alla solo comunicazione dei dati da inserire nel registro, senza che vi sia alcuno specifico obbligo, in capo ai condomini, di allegare atti o copie di essi a riprova delle dichiarazioni rese.
Proprio per questi motivi, la raccolta di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 1130 c.c. costituisce un trattamento illecito di informazioni personali, in quanto eccedente rispetto a quanto previsto dal Codice della privacy.

 

La posizione del Garante della Privacy

Sulla questione della tenuta del registro di anagrafe condominiale è intervenuta un recente provvedimento del Garante della Privacy, n. 106 del 19 febbraio 2015, che ha precisato, tra le altre cose, che la gestione ed il trattamento dei dati da parte dell’amministratore di condominio deve in ogni caso avere particolare riguardo ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Così, l’amministratore non potrà, ad esempio, procurarsi una copia dell’atto di acquisto dell’appartamento condominiale al solo fine di reperire i dati necessari per la tenuta del registro, in quanto, così facendo, porrebbe in essere una condotta certamente censurabile in quanto in violazione delle norme in tema di privacy.

 

Commenti a «Registro di anagrafe condominiale e privacy»

2 risposte a “Registro di anagrafe condominiale e privacy”

  1. Cesare Zaccaria ha detto:

    il condomino può avere copia del registro anagrafe condominiale?

  2. Il condòmino può certamente consultare e avere copia del registro di anagrafe condominiale, previa richiesta all’amministratore.

    Sull’argomento le segnaliamo anche una recente ordinanza del Tribunale di Monza https://www.studiolegalemagri.it/wp-content/uploads/Ordinanza-Trib.-Monza-3717-2015.pdf
    che ha ammesso la possibilità di accedere al registro anche per un creditore estraneo al condominio.

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