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Contrasti tra soci e scioglimento della società

Pubblicato il 06/11/2015

scioglimento della societàSuccede spesso, specialmente in società di piccole dimensioni, che si vengano a creare situazioni di contrasto tra i soci che rendono di fatto impossibile proseguire l’attività sociale. Cosa succede quando la società si paralizza? quali sono i rimedi per poter uscire dalla situazione di stallo che si è venuta a creare?

 

L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale

Nel momento in cui si deteriorano i rapporti tra i soci, spesso risulta molto difficile proseguire l’ordinaria attività di impresa e, dunque, diventa quasi impossibile conseguire l’oggetto sociale (che altro non è che l’obiettivo per il quale è stata costituita la società). Tale situazione costituisce una causa di scioglimento della società di persone prevista dalla legge (art. 2272 c.c.) e, per effetto della stessa, la società entra nella fase della liquidazione (che propriamente inizia con la nomina e l’assunzione dell’incarico da parte del liquidatore). Una volta avvenuto lo scioglimento della società, prima della nomina del liquidatore, i soci amministratori hanno il compito di compiere gli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale e conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti.

 

Il disaccordo (anche) sulla nomina del liquidatore

I contrasti tra i soci, oltre a determinare l’impossibilità di operare della società, possono bloccare la società anche nella scelta del liquidatore, ossia del soggetto incaricato di “gestire” la società nella fase successiva al suo scioglimento. Per evitare tale ulteriore situazione di impasse, la legge stabilisce che

in caso di disaccordo tra i soci, il liquidatore è nominato dal presidente del tribunale

In alternativa a richiedere lo scioglimento della società, ciascuno dei soci, ricorrendo una giusta causa, potrà comunque esercitare il diritto di recesso dalla società, oppure, nel caso in cui i contrasti siano causati da “gravi inadempienze” di uno dei soci, sarà possibile estromettere tale socio dalla società come previsto dall’art. 2286 c.c.

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