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Separazione, divorzio e fisco – Parte 2/2

Pubblicato il 27/10/2014

Affrontiamo, ancora, alcune questioni relative alla separazione e al divorzio e alle annesse implicazioni e conseguenze di natura fiscale.

 

Il trasferimento ad uno dei coniugi della casa coniugale

L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (…) sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987 (ossia l’esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), così come peraltro confermato anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.2.2014.

 

Accordi di separazione e soggetti terzi

L’esenzione (dall’imposta di bollo, di registro e da qualunque altra tassa), di cui abbiamo appena detto, trova applicazione solo nel caso in cui gli accordi in sede di separazione o di divorzio siano espressione di una soluzione concordata del conflitto tra i coniugi, e non riguardino soggetti terzi.

Questo significa, ad es., che gli atti di trasferimento di immobili da parte di genitori separati ai propri figli sono soggetti a tassazione in quanto questi ultimi sono soggetti-terzi rispetto ai coniugi e, dunque, tali accordi non sono direttamente correlati allo scioglimento legale del matrimonio.

 

L’assegno una tantum

L’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, non è deducibile dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir, neanche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata, quando il pagamento della stessa escluda la possibilità di proporre “successiva domanda di contenuto economico”.

Tale assegno, corrisposto in unica soluzione, rappresenta una transazione con cui vengono definite pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Per essi non è, dunque, prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario né è possibile la deducibilità da parte di chi li corrisponde.

Si noti che la possibilità di rateizzare il pagamento rappresenta soltanto una differente modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti e mantiene comunque la caratteristica di risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i due coniugi.